Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19059 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19059 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MODICA SALVATORE N. IL 25/02/1972
avverso la sentenza n. 1648/2009 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.16

MODICA Salvatore

Motivi della decisione

L’imputato

ricorre personalmente per la cassazione della sentenza di cui

in epigrafe, emessa

ex art. 444 cod. proc. pen., dal GIP del Tribunale di

Marsala nei di lui confronti quale responsabile dei reati di cui agli artt.81,
comma 2,589, commi 1,2, e 3, 590 commi 1,2 e 3 cod. pen. ( capo A ) e di cui

Vallo l’8 marzo 2009, lamentando vizi di violazione di legge quanto alla
mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale, ( cfr.ex mu/tis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Deve altresì
rilevarsi che neppure è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato
accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129
cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, a fronte peraltro, nel
caso di specie, della motivata insussistenza dei presupposti legittimanti
l’applicazione della succitata disposizione normativa, alla luce degli atti contenuti
nel fascicolo del P.M.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 3 lu

r) et

r. _

all’art.186, comma 2° lett. b) cod. strada ( capo B ), commessi in Mazara del

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