Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19058 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19058 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
VON SCHWEINICHEN PIETRO nato il 17/01/1987 a FIRENZE
DELLA PIETRA FILOMENA nato il 14/09/1979 a CASTELPOTO

avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42293/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati, Von Schweinichen Pietro e Della Pietra Filomena, ricorrono in
cassazione per distinti atti, a mezzo di difensore di fiducia, avverso la sentenza della
Corte di appello di Firenze del 11 aprile 2017 che — in parziale riforma di quella
pronunciata dal locale Tribunale, ritenuta la prescrizione per taluni dei contestati
reati contravvenzionali, esclusa l’aggravante di cui all’art.639, secondo comma,
ultima parte, c.p. di cui al capo a) della rubrica e confermata nel resto l’impugnata
sentenza — ha ritenuto la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui agli

sostanza maleodorante agli ingressi e sulle vetrine dei negozi posti nel centro storico
di Firenze, recanti famose firme della moda, e per quelli di cui agli artt. 110 e 341bis ed all’art. 337 c.p. per avere in concorso tra loro, e con altri, in luogo pubblico
rivolto all’indirizzo dei pp.uu. della polizia di Stato, intervenuti per compiere un atto
del loro ufficio diretto a far cessare le segnalate condotte, frasi oltraggiose e,
ciascuno, per essersi opposto con violenza agli agenti di p.s. che compiendo un atto
del loro ufficio tentavano di identificarli, spintonandoli e strattonandoli nel tentativo
di divincolarsi e di sottrarsi alla presa.
Nell’interesse di Von Schweinichen Pietro il difensore di fiducia censura
l’impugnata sentenza per vizio di motivazione in ordine al reato di resistenza avendo
la Corte territoriale reiterato gli argomenti del giudice di primo grado senza ‘passare
in rassegna’ le risultanze dibattimentali di rilievo.
Nell’interesse di Della Pietra Filomena il difensore propone ricorso privo di
motivi che vengono dichiarati nell’atto difensivo, ‘riservati’.
I ricorsi sono inammissibili risultando quello proposto dallo Von Schweinichen
del tutto generico e come tale non capace di confrontarsi con la motivazione
impugnata e quello introdotto nell’interesse della imputata Della Pietra del tutto
mancante di censura.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore
9ura Scalia

Il Presidente
Andrea

artt. 110, 112 n. 1, 639, primo e secondo comma, 639-bis c.p., per avere gettato

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