Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19058 del 03/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19058 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FURCO MARCO N. IL 27/02/1991
avverso la sentenza n. 166/2012 TRIBUNALE di COMO, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 03/07/2013
n.5 FURCO Marco
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione,
per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Como ha applicato nei
cui all’art. 187, commi 1, 1-bis e 5 cod. strada commesso in Lomazzo il 2
settembre 2010, disponendo altresì la revoca della patente di guida.
Lamenta il ricorrente, con l’unico motivo dedotto, vizi di violazione di legge in
ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida. Con memoria depositata in cancelleria il 20 giugno 2013, lo
stesso difensore ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Diversamente dalle critiche dedotte dal ricorrente,i1 Giudice di prime cure ha
fatto corretta applicazione del precetto di cui all’art. 186, comma 1-bis cod.
strada laddove si dispone che, qualora il conducente in stato di alterazione psicofisica per aver assunto sostanze stupefacenti i psicotrope, provochi un incidente
stradale ( come nel caso di specie ) la patente di guida è sempre revocata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende
della somma di euro 1.000,00
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.
suoi confronti la pena ex art. 444 cod. proc. pen. quale responsabile del reato, di