Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19057 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19057 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERVIGNI CLAUDIO parte offesa nel procedimento
c/
BACCIFAVA FRANCESCO nato il 21/11/1974 a TREIA
BACCIFAVA MICHELA nato il 04/02/1970 a TREIA

avverso l’ordinanza del 14/03/2017 del GIP TRIBUNALE di MACERATA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 42212/17
MOTIVI DELLA DECISIONE

In qualità di persona offesa, Cervigni Claudio ricorre per cassazione con atto del
6 maggio 2017, con il ministero del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza di
archiviazione adotta in data 14 marzo 2017 dal G.i.p. del Tribunale di Macerata
all’esito dell’udienza camerale, fissata in ragione dell’opposizione dell’odierno
ricorrente all’archiviazione richiesta dal P.M., nei procedimenti penali iscritti nei
confronti di Baccifava Francesco e Baccifava Michela per le ipotesi di reato di cui agli

Deduce il ricorrente: a) la violazione degli artt. 409, comma 4, e 127, comma 5,
c.p.p. per avere il G.i.p. ritenuto superflua l’investigazione richiesta dall’opponente,
richiamando con ragionamento circolare la determinazione del p.m. sulla
infondatezza della notizia di reato; b) vizio di motivazione e violazione di legge per
avere il G.i.p., per la resa motivazione, esaminato il solo reato di calunnia e non
quello di cui all’art. 371-bis c.p. contestato a Buccifava Michela.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché i proposti motivi non sono
azionabili nell’odierno procedimento (art. 409, comma 6, cod. proc. pen.): si tratta
invero di profili della regiudicanda del tutto estranei al giudizio di legittimità.
I provvedimenti di archiviazione sono infatti ricorribili in cassazione soltanto per
inosservanza delle regole disciplinanti il contraddittorio formale garantito alla
persona offesa (art. 410 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 409, comma 6, e 127
cod. proc. pen.), contraddittorio che nel caso di specie è stato rispettato, avendo il
G.i.p. deliberato la censurata archiviazione dopo la disposta rituale udienza
camerale, non potendo essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento
dell’ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di
motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni esposte dalla
persona offesa in sede di opposizione. (cfr. ex plurimis: Sez. 4, n. 51557 del
16/11/2016, P.O. in proc. Ricci, Rv. 268343).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Laura Scalia

Andrea jonci

artt. 368 e 371-bis c.p.

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