Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19056 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19056 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANTORO SERGIO N. IL 09/05/1978
avverso la sentenza n. 2927/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 03/07/2013

n.1 SANTORO Sergio

Motivi della decisione

Deve giudicarsi

manifestamente infondato e quindi inammissibile il

ricorso proposto dall’imputato, tramite il difensore, avverso la sentenza di cui in
epigrafe con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa

artt. 589,590 cod. pen. e 189 commi 6° e 7° cod. strada, condannandolo alla
pena ritenuta di giustizia, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Lamenta l’imputato vizi di violazione di legge e di difetto ed illogicità della
motivazione della sentenza impugnata, in relazione al diniego delle attenuanti
generiche ed alla sproporzione per eccesso della pena benchè, con apparato
argomentativo: congruo, perspicuo ed assolutamente coerente con le risultanze,
la Corte distrettuale abbia dato contezza del proprio convincimento in tal
senso,richiamando quanto già osservato dal Giudice di prime cure circa la gravità
della condotta dell’imputato ed il gravissimo pericolo per la circolazione stradale
causata dalla stessa, evidenziando l’allarmante comportamento del predetto che
aveva provveduto a coprire la targa del veicolo;donde l’esclusione di elementi di
valenza positiva e la congruità della pena.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 3 luglio 2013.

dal GIP del Tribunale di Napoli che lo dichiarò responsabile dei delitti di cui agli

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