Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19055 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19055 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO LORENZO nato il 15/01/1974 a MANFREDONIA

avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41934/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Giordano Lorenzo, propone con atto depositato il 5 luglio 2017
personale ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari
del 12 dicembre 2016 che ha confermato quella resa dal Tribunale di Foggia, che,
all’esito di abbreviato, lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione per i
reati di cui agli artt. 337, 61 n. 2, 582- 585 c.p. e 186, comma 2, lett. c) d.lgs.
285/92, in continuazione ascrittigli, per avere egli, postosi alla guida in stato di
ebbrezza al fine di opporsi agli appartenenti delle forze dell’ordine mentre compivano

rocambolesca fuga trascinando per 50 mt. uno degli operanti – a cui cagionava
trauma contusivo al gomito – che aveva, a sua volta, tentato di spegnere il motore
della vettura inserendo un braccio all’interno della stessa e successivamente per aver
intentato una breve colluttazione con gli operanti medesimi.
Con unico motivo di ricorso si fa valere la violazione di legge edbizio di
motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello denegando il beneficio della
sospensione a cui non ostava il fatto che fosse intervenuta tra la prima condanna,
sospesa, e quella per cui era giudizio, una condanna ‘intermedia’ per un anno e
quattro mesi di reclusione ed euro 600 di multa, risultando la prima pronunciata per
un reato contravvenzionale, punito con la sola pena pecuniaria e dovendo il giudice
di merito verificare il solo rispetto del limite di cui all’art. 163 c.p.
Con memoria depositata il 15 febbraio 2018 si insiste nell’accoglimento del ricorso.
Il motivo proposto è manifestamente infondato e quindi il ricorso risulta
inammissibile.
La corte di appello ha infatti correttamente e congruamente motivato in ordine
al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
nel susseguirsi alla prima condanna per reato contravvenzionale altra per delitto,
anche in ragione del rilevato mancato adempimento agli obblighi imposti all’imputato
a cui è subordinata la nuova sospensione ex art. 165, secondo comma, c.p., profilo
verso il quale il mezzo proposto, che in tal modo risulta anche aspecifico, non rivolge
critica alcuna.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condarna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018

un atto del loro ufficio, dapprima tentato, inserendo la retromarcia, una

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA