Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19055 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19055 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN RAISI KAMEL N. IL 22/10/1964
avverso la sentenza n. 7549/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.165 BEN RAISI KAMEL
Motivi della decisione
d.P.R. n. 309/1990 ( capo A); artt. 337, 61 n.2 cod. pen. ( capo B ); artt.
582,585 , 61 n.2 cod. pen.( capo C ): commessi in Bologna il 26 giugno 2012 interposto ricorso per cassazione per tramite del difensore avverso la sentenza
d’appello ha successivamente fatto pervenire rituale dichiarazione di rinunzia
resa in data 29 ottobre 2012 all’ufficio matricola del carcere di Bologna, ove era
all’epoca recluso.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile,
ex art. 591, comma 1, lettera d),
cod.proc.pen.
Segue,a norma dell’articolo 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese e della somma di euro 500,00 a titolo di sanzione
pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero.
PQ
M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
L’imputato di cui in epigrafe – ritenuto responsabile in esito ad entrambi i
gradi del giudizio di merito, dei delitti di cui agli artt. 99, comma 4 0 cod. pen.,73,