Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19054 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19054 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORTESE ANTONINO nato il 04/07/1984 a MESSINA

avverso la sentenza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41785/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Cortese Antonino, propone, per atto depositato in data 17 marzo
2017, personale ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di
appello di Messina del 6 marzo 2017 che ha confermato quella pronunciata dal locale
Tribunale, che aveva condannato il prevenuto alla pena di un anno di reclusione per
il reato di cui all’art. 385 cod. pen., per essersi egli allontanato senza autorizzazione
dall’abitazione in cui si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per

Con tre motivi di annullamento il ricorrente fa valere: a) la mancanza di
motivazione per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado di
cui la difesa aveva denunciato l’apparenza della motivazione, incorrendo a sua volta
in una motivazione affetta da medesima nullità; b) la mancanza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine all’apprezzata assenza dell’imputato presso il domicilio al
momento dell’operato controllo; c) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine al trattamento sanzionatorio applicato e segnatamente quanto alla recidiva ed
al diniego delle attenuanti generiche su cui sarebbe rimasto silente il giudice di primo
grado per una motivazione che non sarebbe stata integrata in appello, deducendosi,
al riguardo in ricorso, in ragione della disciplina sanzionatoria ante riforma di cui alla
legge n. 199/2010, applicabile alla specie in cui era contestata condotta maturata
all’aprile 2010, la non prossimità al minimo edittale della pena applicata dal primo
giudice, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, e quindi la
scrutinabilità della stessa in ragione dei principi della giurisprudenza di legittimità che
vogliono l’onere di motivazione tanto più importante quanto più il giudice di merito si
discosti dal minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nelle questioni proposte
dirette, anche, ad una non consentita rivisitazione del fatto debitamente governato
nella sua ricostruzione e per i derivati esiti dalla Corte di appello.
In punto di trattamento sanzionatorio, la motivazione resa quanto alla recidiva, non
considerata nella fissazione della pena dal primo giudice, come valorizzato dalla
Corte territoriale, assorbe nella sua portata ogni altro rilievo difensivo e rende la
critica sul punto svolta non concludente, riconducendo ad esercizio di legittima
discrezionalità la misura così come confermata in grado di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
Il Presidente

ordinanza del Tribunale di Messina, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

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