Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19053 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19053 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIANCO DOMENICO nato il 25/08/1976 a POLICORO

avverso la sentenza del 09/03/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41.546/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre in cassazione a mezzo di difensore di fiducia l’imputato, Bianco
Domenico avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza del 9 marzo 2017
che ha confermato quella resa dal Tribunale di Mateta che lo aveva condannato alla
pena di giustizia per il reato di cui all’art. 368 c.p. per avere il prevenuto denunciato
falsamente lo smarrimento di un assegno bancario intestato alla sorella, in realtà
consegnato a Favale Antonio, a titolo di parziale pagamento di un’automobile, in tal

appropriazione di cosa smarrita.
Con due motivi di ricorso si fa valere: a) contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione con travisamento della prova, l’assegno sarebbe stato negoziato da
persona sconosciuta all’imputato e sarebbe stato mancante del nome del beneficiario
per avere il prevenuto consegnato il titolo per l’acquisto di una vettura al Favale,
commerciante di auto e suo collega di lavoro, in bianco quanto al nome del
beneficiano; b) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di calunnia
di cui sarebbe mancato nella sentenza impugnata l’estremo soggettivo, avendo
l’imputato denunciato il mero smarrimento dell’assegno senza indicare il nominativo
del soggetto responsabile.
Il ricorso è inammissibile, oltre che per genericità – per l’acritica riproduzione
dei vagliati motivi di appello e per un aspecifico richiamo agli elementi integrativi del
ritenuto reato di calunnia senza che siffatto richiamo in alcun modo si correli
all’impugnata sentenza -, per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si opera una rivisitazione fattuale delle fonti di prova apprezzate
con logico giudizio dalla sentenza impugnata improponibile in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
equamente determinata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Laura Scalia

Andrea ronci

modo simulando a carico di quest’ultimo tracce del reato di ricettazione o

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