Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19053 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19053 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTALTO ROSARIO N. IL 20/09/1970
avverso la sentenza n. 389/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.158 MONTALTO Rosario

Motivi della decisione

Il ricorso come in

epigrafe

proposto personalmente dall’imputato –

riconosciuto responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del
giudizio di merito, della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2° cod,
strada e condannato alla pena di giorni TRENTA di arresto ed euro 600,00 di

punto pena,del tutto inconferenti.
Va quindi giudicato inammissibile.
Il ricorrente si duole della carenza e della illogicità della motivazione della
sentenza di appello in punto al diniego delle attenuanti generiche ed in punto
pena.
I Giudici di seconda istanza hanno invece ineccepibilmente sottolineato
l’insussistenza di elementi di segno positivo tali da legittimare il riconoscimento
della invocata attenuazione della pena, fermo l’ostativo precedente specifico
riportato dall’imputato, opportunamente messo in rilievo dal Giudice di prime
cure. L’inconferenza del motivo di annullamento in punto pena discende
dall’apparente discrasia, denunziata in ricorso, tra la pena di
giorni venti”

“mesi quattro e

alla quale farebbe cenno la parte motiva della sentenza e

l’indicazione in dispositivo della pena finale in misura pari a ” mesi sette
laddove sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza impugnata si
statuiva la semplice conferma della pena, sopra ricordata, irrogata dal Giudice di
prime cure.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q NI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00. in favore della cassa
delle ammende della somma
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

ammenda – risulta manifestamente infondato oltreché articolato su motivi in

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