Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19052 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19052 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LODATO DANIELE N. IL 06/01/1983
LO CICERO GIUSEPPE N. IL 08/03/1978
avverso la sent
PRELIMINA
6/2012 GIUDICE UDIENZA
AGRIGENTO, del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.157 LODATO Daniele – LO CICERO Giuseppe
Motivi della decisione
Gli imputati propongono distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza di
applicazione della pena sull’accordo delle parti in epigrafe indicata, con cui
venivano riconosciuti responsabili dal GIP del Tribunale di Agrigento di plurime
violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesse in Racalmuto ed in Canicattì
responsabilità mentre il Lo Cicero lamenta il difetto di motivazione in punto al
diniego della speciale attenuante del fatto lieve.
I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
D
Giova invero ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di
legittimità,
questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica
del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – salvo che non si versi in ipotesi
di pena illegale: censura neppure dedotta dai ricorrenti, nel caso di specie ( cfr.
ex pluribus, Sezione VII, 21 dicembre 2009, Collodoro). Sicchè, una volta
ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, l’imputato non ha più interesse a
dolersi delle statuizioni della sentenza che coincidono con la volontà pattizia
espressa, maxime quanto all’affermazione di penale responsabilità ed alla
determinazione del trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali nonché ( trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti
stessi:cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene
equo e congruo determinare in euro 1.500,00, ciascuno, a titolo di sanzione
pecuniaria.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
fino al 23 settembre 2011. Censura in sintesi il Lodato l’affermazione di penale