Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19051 del 08/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19051 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUIDO GENNARO nato il 14/08/1983 a NAPOLI

avverso la sentenza del 26/01/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41523/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Guido Gennaro, ricorre personalmente in cassazione contro la
sentenza del Tribunale di Napoli del 26 gennaio 2017 con cui è stata a lui applicata,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e due mesi di reclusione per
il reato di cui all’art. 337 c.p. per avere egli minacciato l’addetto della sicurezza della
stazione della metropolitana di Napoli ed una guardia giurata, incaricati di pubblico
servizio, brandendo alla volta dei primi una bottiglia di vetro infranta e pronunciando
frasi minacciose per poi percuotere operatori di p.s. successivamente intervenuti sul

Con unico articolato motivo si deduce la violazione della legge penale ed il vizio
di motivazione per avere il Tribunale ritenuto il personale della società A.T.M.
incaricato di pubblico servizio in difetto nella condotta degli stessi di quella
discrezionalità ed autonomia tipiche del pubblico ufficiale o dell’esercente un pubblico
esercizio.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed indeducibilità del
proposto motivo.
La ritenuta erronea qualificazione del fatto non vale a definire il dedotto errore
nelle forme, manifeste, richieste dalla giurisprudenza di legittimità per dare accesso,
in ragione del rito prescelto, ad un siffatto sindacato, in ogni caso certa essendo la
contestata qualifica di esercente di un pubblico servizio in capo al controllore del
pubblico servizio di trasporto (Sez. 6, n. 37077 del 01/03/2007, Borgia, Rv.
237173).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Il President ,,,…1%.<2... Andrea zonci posto per procedere alla sua identificazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA