Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19051 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19051 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELI GIUSEPPE N. IL 01/03/1963
avverso la sentenza n. 2522/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

t

n.151 GABRIELI Giuseppe

Motivi della decisione

L’imputato di cui in epigrafe propone personalmente ricorso per cassazione
avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Genova ad integrale conferma
di quella di primo grado emessa dal Tribunale di Savona il 16 febbraio 2010, con
cui il predetto fu dichiarato responsabile del delitto di cui all’ art. 590 commi 2° e

Broggiato Maurizio, in Savona il 9 novembre 2007 e per l’effetto condannato
alla pena di UN anno di reclusione oltrechè, in solido con il responsabile civile
LICOM di Gabrieli G.& C. s.a.s., al risarcimento dei danni in favore delle parti
civili costituite, da liquidarsi in separata sede. Con la medesima sentenza di
primo grado la suddetta società fu altresì condannata alla sanzione pecuniaria di
cento quote pari ad euro 28.000,00 quale responsabile dell’illecito
amministrativo contestatole ex art. 25 septies D.I.vo n. 231/2001 in relazione al
delitto previsto dall’art. 590, comma 2° cod. pen. nonché alle sanzioni
interdittive di cui all’art. 9, comma 2° D.I.vo n. 231 del 2001 per la durata di UN
mese.
Con l’atto di impugnazione l’imputato denunzia la violazione dell’art. 606 lett. c)
cod. proc.pen. per avere la Corte d’appello pronunziato sentenza in pendenza di
ricorso per cassazione, proposto per saltum

nonché per avere il Tribunale di

Savona, con ordinanza 4 febbraio 2010, respinto l’eccezione di nullità della
notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. ” al difensore nominato
d’ufficio per la LICOM di Gabrieli & C. s.a.s.”.

Deve ancora annotarsi che, con distinte memorie depositate in cancelleria il 7
novembre 2012, le parti civili costituite Broggiato Luigi Raniero e Russi Pompea
eccepiscono il difetto di legittimazione del ricorrente in veste di imputato
invocando conclusivamente la conferma della sentenza d’appello impugnata.
Il ricorso va giudicato inammissibile in quanto proposto da soggetto non
legittimato, come correttamente eccepito dalle parti civili, posto che con esso si
deducono violazioni di legge in merito a presunti vizi di notifica di atti riguardanti
la ditta LICOM di Gabrieli Giuseppe & C. s.a.s.; vizi quindi per nulla afferenti
alla posizione di imputato del ricorrente. Né la copia in atti della sentenza di
primo grado reca in calce alcuna annotazione del cancelliere circa la pregressa
proposizione di ricorso per cassazione per saltum, del quale comunque il ricorso
stesso non menziona alcuna migliore specificazione.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

i

3°, in relazione all’art.583 cod. pen. commesso in danno del dipendente

favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa

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