Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19050 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19050 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALENZA BARTOLOMEO N. IL 10/05/1964
avverso la sentenza n. 4637/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.143 VALENZA Bartolomeo

Motivi della decisione

Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe,

proposto

per

tramite del difensore, dall’imputato riconosciuto responsabile, dal Tribunale di
Palermo con sentenza resa in data 10 luglio 2012, della contravvenzione di cui

2008 e per l’effetto condannato alla pena di euro 2.500,00 di ammenda; appello
rimesso per la trattazione a questa Corte, dalla Corte d’appello di Palermo con
ordinanza in data 22 gennaio 2013 previa conversione in ricorso.
Il prevenuto si duole infondatamente della sproporzione per eccesso della pena
inflitta a fronte di congrua motivazione della sentenza impugnata laddove,
richiamati in particolare i numerosi precedenti penali in applicazione dei criteri
stabiliti dall’art. 133 cod. strada, si è proceduto all’ineccepibile determinazione
della sanzione in misura invero di poco superiore al minimo edittale.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q NI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

all’art. 116, commi 10 e 13° cod. strada, commessa in Palermo il 20 agosto

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