Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19049 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19049 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUNESCU IONUT nato il 05/01/1989

avverso la sentenza del 12/06/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41491/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Bunescu Ionut, ricorre personalmente in cassazione contro la
sentenza del Tribunale di Milano con cui è stata a lui applicata, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione per i reati, al medesimo in
continuazione ascritti, di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate,
per essersi egli allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui si trovava agli
arresti domiciliari da cui aveva il permesso di autorizzarsi per esigenze primarie e di
famiglia e per essersi dato alla fuga al fine di sottrarsi ai controlli di personale di p.s.,

Con unico articolato motivo si deduce il travisamento della prova e la
contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di evasione. L’imputato
sarebbe stato rinvenuto da personale di p.s. all’interno di una sala slot evidenza
ritenuta dal Tribunale non compatibile con quelle esigenze primarie per le quali era
stato autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione, in tal modo il giudicante avrebbe
fondato la sua decisione su massima di esperienza e non su prova, non risultando in
atti acquisito il provvedimento del magistrato di sorveglianza. Il Tribunale avrebbe in
tal modo ritenuto erroneamente l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato e nei
confronti dell’imputato avrebbe dovuto emettere sentenza ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed indeducibilità del
proposto motivo.
Il denunciato omesso controllo ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e l’errata
qualificazione del fatto sono profili manifestamente infondati non indicandosi per gli
stessi la ragione per cui, a fronte di una richiesta di applicazione di pena finale
proveniente dallo stesso imputato, tale da presupporre rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza e sull’entità della concordata pena, il giudice avrebbe
dovuto eludere la richiesta e giungere ad una decisione liberatoria, dovendo la
richiesta di applicazione pena essere considerata come ammissione del fatto (Sez. 2,
n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. U, 5777 del 27/03/1992, di
Benedetto, Rv. 191135).
Né la ritenuta erronea qualificazione del fatto vale a definire il dedotto errore
nelle forme, manifeste, richieste dalla giurisprudenza di legittimità per dare accesso,
in ragione del rito prescelto, ad un siffatto sindacato.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018

cagionando ad uno degli agenti intervenuti lesioni giudicate guaribili in sei giorni.

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