Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19049 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19049 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DISINT TIZIANA N. IL 12/03/1965
avverso la sentenza n. 747/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.136 DISINT Tiziana

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputata – giudicata con questa

2008 – ha interposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore,chiedendone
l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché

proposto per vizi motivazionali manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Trieste ha

dato specificamente atto, per pervenire

all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata, di quanto accertato in
punto di fatto grazie alla deposizione testimoniale dell’app. dei Carabinieri
Carmelo Sirica che ebbe a riferire della condotta dalla donna mantenuta
durante il controllo. Costei ebbe espressamente a rifiutarsi di eseguire l’esame
con l’etilometro come pure di farsi condurre all’ospedale per sottoporsi

al

prelievo ematico: ” circostanza ulteriormente sintomatica della capacità della
donna di percepire, nell’occasione, sufficientemente, la reale portata della
situazione “, come testualmente evidenziato dalla Corte distrettuale.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della
ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000
).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

responsabile, in riforma della pronunzia di assoluzione di primo grado, del reato
di cui all’art. 186, comma 7 0 cod. strada, commesso in Tarcento il 30 giugno

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