Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19048 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19048 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UBALDI FEDERICO N. IL 18/04/1983
avverso la sentenza n. 6996/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.135 UBALDI Federico

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato

– giudicato

responsabile, in esito a giudizio abbreviato, del reato di cui all’art. 186, comma
2° lett.c) cod. strada, commesso in Parma il 29 giugno 2008, esclusa in grado
d’appello l’aggravante prevista dall’art. 186 comma 2-bis – ha interposto

l’annullamento sul rilievo della violazione dell’art. 606 lett.c) cod.proc. pen. per
avere la Corte d’appello di Bologna celebrato il giudizio benchè il legale avesse
tempestivamente comunicato di aderire all’astensione dalle udienze, proclamata
per quello stesso giorno dalla OUA.
Con memoria pervenuta in cancelleria in data 3 giugno 2013, lo stesso difensore
ha insistito nell’accoglimento del ricorso, lamentando altresì che la Corte
d’appello di Bologna, esclusa l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis cod.
strada, avrebbe obliterato di applicare il disposto dell’art. 186, comma 9-bis cod.
strada, disattendendo lo specifico motivo d’impugnazione relativo all’eccessività
della pena irrogata.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché

proposto per motivi di annullamento manifestamente infondati.
Deve osservarsi che, per giurisprudenza di questa Corte, l’art. 420-ter, comma
4° cod. proc. pen. non è applicabile in sede di giudizio d’appello celebrato nelle
forme del rito camerale,giacchè ” L’istituto dell’impedimento a comparire del
difensore, previsto dall’art. 420 ter cod. proc. pen., in relazione all’udienza
preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta il
disposto dell’art. 441 cod. proc. pen., e non anche nel giudizio camerale di
appello. (In applicazione del principio di cui in massima la S. C. ha ritenuto
immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha rigettato la
richiesta – determinata da partecipazione ad astensione deliberata dall’unione
camere penali – di rinvio del procedimento svoltosi secondo il rito camerale, ex
art. 599 cod. proc. pen.) ” ( cfr. Sez. 5 n.36623/ 2010 rv. 248435; Sez. 6
n.10840/2011 rv.252278 );donde l’incensurabilità della impugnata decisione
della Corte d’appello. Egualmente inaccoglibile risulta l’ulteriore doglianza
dedotta con la memoria,a tanto ostando il principio devolutivo che governa il
giudizio d’appello, attesochè,conne ammesso dall’appellante, la richiesta di
applicazione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non fu
dedotta dinanzi al giudice di seconda istanza che invece, ritenendo fondata la

1/j

personalmente ricorso per cassazione per tramite del difensore,chiedendone

doglianza in punto pena, ebbe a ridurre quella applicata in primo grado, peraltro
anche in conseguenza dell’esclusione dell’aggravante contestata.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dello stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

PQM

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