Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19047 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19047 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRAGAPANE ALFONSO nato il 20/01/1964 a AGRIGENTO

avverso la sentenza del 18/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41466/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Fragapane Alfonso, ricorre personalmente in cassazione, con atto
depositato il 26 luglio 2017, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo
del 18 maggio 2017 che ha confermato quella resa dal Tribunale di Agrigento,
all’esito di abbreviato, che aveva condannato il prevenuto alla pena di giustizia per i
reati di cui agli artt. 337, 81, 61 n. 2, 635 comma 2, n. 3 c.p. perché egli usava
violenza per opporsi ai carabinieri -che stavano arrestando il fratello, Fragapane
Carmelo, autore di una rapina poco prima perpetrata ai danni di un terzo-, violenza
consistita nell’afferrare un casco che si trovava in terra e nello scagliarsi quindi

dei primi.
Con unico articolato motivo si deduce la mancanza dell’elemento soggettivo dei
contestati reati che sarebbero stati ritenuti dalla Corte di appello con motivazione
censurabile che non avrebbe valorizzato lo stato di panico nell’imputato ingeneratosi
in seguito all’arresto del fratello. La condotta contestatagli sarebbe stata quindi priva
dell’elemento intenzionale, quanto alla resistenza (concretizzandosi eventualmente il
reato di cui all’art. 341-bis c.p.), e, al più, guidata da colpa, quanto al
danneggiamento, ragione per la quale il prevenuto avrebbe dovuto essere mandato
assolto da entrambe le imputazioni. In ogni caso l’impugnata sentenza avrebbe
dovuto essere annullata per violazione dei parametri di determinazione del
trattamento sanzionatorio di cui all’art. 133 c.p. (personalità agente; fattori socioambientali; condotta ante acta).
Il ricorso è inammissibile perché ripropone censure quanto all’integrazione dei
contestatigli e ritenuti reati ed al trattamento sanzionatorio riservatogli che sono già
stati correttamente e congruamente scrutinati e motivati dalla Corte di appello per
l’adottata sentenza, in tal modo sortendo, i primi, l’effetto di introdurre in sede di
legittimità una critica non consentita.
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti,
in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso
la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
243838)
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 08/03/2018

contro i militari e, ancora, nello sferrare diversi colpi alla fiancata dell’auto di servizio

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