Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19047 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19047 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FELACO NICOLA N. IL 06/01/1975
avverso la sentenza n. 5196/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di AREZZO, del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.133 FELACO Nicola
Motivi della decisione
L’imputato

ricorre personalmente per la cassazione della sentenza di

cui in epigrafe, emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo, ex art. 444 cod. proc.
pen. nei di lui confronti quale responsabile del delitto di cui all’ art.73, commi 1
e 1-bis d.P.R. n. 309/1990 (capo A) nonché di quello previsto dall’art.337 cod.
pen. ( capo B): entrambi commessi in Pergine Valdarno il 17 novembre
2011,1amentando vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione quanto

Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale, ( cfr.ex Sez. I, 21 dicembre 2009, El Hanana); eventualità che,
nel caso di specie, neppure viene prospetta.
Deve altresì rilevarsi che neppure è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata applicazione
dell’articolo 129 cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche ragioni detta
disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio, a fronte
peraltro, nel caso di specie, della motivata insussistenza dei presupposti
legittimanti l’applicazione della succitata disposizione normativa alla stregua
dell’esito della perquisizione eseguita dalla P.G. ed al sequestro dello
stupefacente atti processuali e dell’accertata condotta dell’imputata finalizzata
ad opporsi al controilo.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dello stesso
(cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).
P

Qm

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.

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