Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19046 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19046 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OULADLMAALEM BRAHIM nato il 10/01/1969 a RABAT( MAROCCO)
avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 41454/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Ouladlmaalem Brahim, propone a mezzo di difensore di fiducia
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 4
aprile 2017 che ha confermato quella resa dal locale Tribunale che aveva condannato
il prevenuto, all’esito di abbreviato, alla pena di giustizia per il reato di cui all’art.
385, primo e terzo comma, cod. pen., per essersi egli allontanato, senza
autorizzazione, dall’abitazione, luogo in cui si trovava in regime di detenzione
2015.
Con unico motivo di ricorso si deduce la manifesta illogicità e la carenza della
motivazione non avendo la Corte di appello indicato le ragioni del formulato giudizio
di penale responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché il proposto motivo è generico in alcun modo
confrontandosi con i contenuti dell’impugnata sentenza che resta pertanto salda nelle
sue raggiunte conclusioni.
In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi
generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando
difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
255568).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
domiciliare giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 7 ottobre