Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19046 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19046 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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DI PACE MAURIZIO N. IL 11/02/1969
avverso la sentenza n. 4312/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.128 DI PACE Maurizio
Motivi della decisione
L’imputato ricorre per cassazione,per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado.che
Io
e 1 – bis d.P.R. n. 309/1990, di cessione a terzi e di detenzione, a fini di
spaccio, di sostanza stupefacente tipo marijuana, commesso in Napoli il 27
luglio 2011, condannandolo alla pena di giustizia, concessa la speciale
attenuante del fatto lieve dichiarata prevalente sulla recidiva. Lamenta vizi di
violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.
proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini
generici ed assertivi e perchè privo di qualsivoglia contenuto di
effettiva critica alla decisione impugnata,ferma l’infondatezza manifesta della
censura circa la mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., a fronte di
doppia pronunzia conforme di condanna nei gradi del giudizio di merito.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q N1
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
dichiarò responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 73, comma 1