Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19045 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19045 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALUMBO VINCENZO N. IL 01/11/1943
avverso la sentenza n. 2073/2012 TRIBUNALE di VELLETRI, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.123 PALUMBO Vincenzo

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, contro la

quale responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, di
detenzione illecita di sostanza stupefacente tipo cocaina, commesso in Anzio il 5
ottobre 2012.
Denunzia, in termini del tutto aspecifici, vizi di difetto della motivazione in
punto responsabilità.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis

S.U. 27

settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in punto responsabilità ovvero in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. senza precisare per quali specifiche
ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del
giudizio. Nella concreta fattispecie il Primo Giudice ha peraltro dato atto della
ricorrenza dei presupposti escludenti una pronunzia di proscioglimento, atteso il
contenuto dei verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro dello
stupefacente dallo stesso detenuto a fini di spaccio, come peraltro dal ricorrente
ammesso.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi

i

di

sentenza di cui in epigrafe, di applicazione della pena sull’accordo delle parti,

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

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