Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19044 del 08/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19044 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCIACCA DARIO nato il 05/03/1977 a PALERMO
avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
Data Udienza: 08/03/2018
R.g. 41449/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Sciacca Dario, ricorre personalmente in cassazione il 21 luglio 2017
per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 maggio
2017 che ha confermato quella resa in primo grado, all’esito di giudizio ordinario,
dal locale Tribunale in data 8 luglio 2015 con cui era stato condannato alla pena di
due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 368 c.p. per avere egli, con atto di
pur sapendolo innocente, Mezzatesta Maurizio, in servizio presso la casa
circondariale di Palermo Ucciardone, del reato di cui all’art. 479 cod. pen.,
accusandolo ingiustamente di aver redatto un rapporto disciplinare ideologicamente
falso nella parte in cui si contestava all’indagato di aver intrattenuto colloqui non
consentiti con soggetti ristretti nell’istituto penitenziario.
Con i due motivi di ricorso si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità espresso in ordine alla
contestata fattispecie di reato, giudizio formulato in ragione delle dichiarazicni della
persona offesa mancanti del requisito dell’attendibilità estrinseca in quanto non
precise e dettagliate sugli episodi in contestazione e come in violazione del canone
dell”oltre ogni ragionevole dubbio’, ed al diniego delle attenuanti generiche per
statuizione che non avrebbe valorizzato le precarie condizioni di vita dell’imputato e
la sua condotta processuale.
Il ricorso è inammissibile perché finalizzato ad una diretta e non consentita
lettura del fatto, destinata a porsi come meramente alternativa a quanto ritenuto
nell’impugnata sentenza né il mezzo proposto riesce, in modo efficace, ad individuare
contraddittorietà o manifeste illogicità della prima infirmandone le conclusioni
raggiunte in applicazione del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende,
equamente determinata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 08/03/2018
querela rivolto alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, incolpato,