Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19044 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19044 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORANYE FRANKLYN(0 FRANKLIN) ONYECHI N. IL 10/11/1980
avverso la sentenza n. 7061/2012 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.122 ORANYE FRANKLIN ONYECHI

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza

di

primo grado con cui fu dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R.

violazione di legge in punto responsabilità.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini generici ed assertivi in relazione ad un’asserita omessa valutazione
di tutti gli elementi utilizzabili ai fini della pronunzia di condanna.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

n. 309/1990 commesso in Orio al Serio il 7 giugno 2012 lamentando vizi di

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