Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19043 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19043 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIASCHINI CLAUDIO N. IL 26/07/1962
avverso la sentenza n. 8732/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.97 CIASCHINI Claudio

Motivi della decisione

L’imputato di cui in epigrafe ricorre per cassazione,per tramite del difensore,
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma in data 20 febbraio
2012 ex art.627 cod.proc. pen. con la quale, in parziale riforma della sentenza

ed euro 40.000,00 di multa e veniva rideterminata in un anno, la durata della
misura di sicurezza della libertà vigilata, stante la riconosciuta responsabilità del
predetto in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80
comma 2° d.P.R. n. 309/1990 commesso in Roma il 9 ottobre 2007. Si duole
di vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione in punto pena ed in
punto alla conferma dell’applicazione della misura di sicurezza.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché proposto
in termini generici ed assertivi a fronte di perspicua ed esaustiva motivazione
sia in ordine alla quantificazione,in riduzione, delle pena sia quanto alla
sussistenza di pericolosità attuale ai fini dell’irrogazione della misura di sicurezza,
avuto riguardo alla gravità del fatto ( importazione illecita nello Stato di circa 21
kg di cocaina pressoché pura con principio attivo pari all’82%) sia
all’apprezzamento della capacità a delinquere dell’imputato, attinto da due
precedenti specifici.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q hl

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

di primo grado, veniva ridotta la pena ad anni sette, mesi quattro di reclusione

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