Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19042 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19042 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC SAMSON N. IL 10/03/1967
avverso la sentenza n. 10596/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.96
JOVANOVIC Samson
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto personalmente dall’imputato – condannato
alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa con sentenza del
2012 dalla Corte d’appello di Roma quale responsabile del delitto di cui agli
artt.110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Frosinone il 28 agosto
2011 – è privo di specificità, oltrechè manifestamente infondato.
Va quindi dichiarato inammissibile.
Il ricorrente si limita a dedurre del tutto genericamente vizi di violazione di
legge in punto al trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado a
fronte di esaustiva e corretta motivazione della sentenza impugnata con cui se
ne è ribadita la congruità in ragione della gravità del reato commesso e dei
precedenti penali del prevenuto.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q hl
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
Tribunale di Frosinone confermata da quella impugnata emessa il 29 febbraio