Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19041 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19041 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO GAETANO nato il 12/09/1977 a LICATA

avverso la sentenza del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41438/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Lombardo Gaetano, per atto in data 14 luglio 2017, propone
personale ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Palermo del 6 luglio 2017 che ha confermato quella resa dal Tribunale di Agrigento
che aveva condannato il prevenuto, all’esito di abbreviato, alla pena di giustizia per il
reato di cui all’art. 385, primo e terzo comma, cod. pen., per essersi egli allontanato,
senza autorizzazione, dall’abitazione, luogo in cui si trovava in regime di arresti

visto rientrare dagli operanti alle 7,30 del mattino presso il suo domicilio, da una
distanza di 200 metri circa, dalla parte posteriore dell’immobile a piedi, a torso nudo
e vestito con un paio di bermuda).
Con due motivi di ricorso l’imputato fa valere violazione di legge e vizio di
motivazione, per non avere la Corte territoriale correttamente qualificato il fatto di
reato ascrittogli nel difetto della volontarietà della condotta, in ragione della durata
minima della sottrazione al regime custodiale e nella conseguente mancata
compromissione della vigilanza ad opera dell’autorità preposta. Per errata
applicazione di legge e vizio di motivazione non sarebbe stata riconosciuta la causa
di non punibilità di cui al quarto comma dell’art. 385 c.p. nonostante il prevenuto si
fosse, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio in fase di convalida,
avviato velocemente verso casa, avvicinandosi ai militari che erano intenti a suonare
il campanello dell’abitazione.
Il ricorso è inammissibile perché generico e come tale incapace di condurre a
puntuale e concludente critica dell’impugnata motivazione che congruamente
sostiene, con argomenti logici che si sottraggono alla proposta censura,
l’integrazione del reato quanto alla volontarietà della condotta ed alla necessaria
lesione del bene protetto nella evidenziata irrilevanza delle ragioni, del tempo e della
distanza dell’allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977)
e nelle valorizzate modalità della condotta che congruamente intese come
integrative della volontà di sfuggire ai controlli compongono correttamente il giudizio
di esclusione della causa di non punibilità di cui al quarto comma dell’art. 385 c.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
Il Consigliere estensore

Il Presiden

domiciliari giusta ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Agrigento (l’imputato veniva

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