Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19041 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19041 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAURIELLO MARIO N. IL 23/08/1961
ZUCCOIA VITALE N. IL 21/02/1968
avverso la sentenza n. 11742/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.95 MAURIELLO Mario – ZUCCOIA Vitale
Motivi della decisione
I ricorsi per cassazione, d’identico contenuto, proposti personalmente dagli
imputati di cui in epigrafe avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di
Napoli il
10 marzo 2012 con la quale, in riforma di quella di primo
responsabili del delitto di furto consumato pluriaggravato di una cabina
telefonica, commesso in Napoli 1 1 11 settembre 2011, vanno giudicati
inammissibili per manifesta infondatezza e perchè privi di specificità. I ricorrenti
si limitano a dedurre vizi di violazione di legge e vizi motivazionali, per la
mancata applicazione dell’ art. 129 cod. proc. pen. L’assunto, oltreché
prospettato in termini apodittici, è privo di ogni apprezzabile conferenza con il
thema decidendum, attesa la pacifica insussistenza di cause di proscioglimento,
posto che i prevenuti furono tra l’altro arrestati nel flagrante impossessamento
della cabina telefonica, allorchè erano intenti a colpirla con una spranga onde
acquisire il danaro in essa custodito.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti
al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00,
ciascuno, in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
P Q I\1
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 1.000,00, ciascuno,in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
grado,appellata anche dal Procuratore Generale, i predetti furono dichiarati