Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19040 del 13/12/2012
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19040 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
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sul ricorso proposto da:
POLI THOMAS N. IL 14/04/1983
avverso la sentenza n. 39/2012 TRIB. LIBERTA’ di TRENTO, del
27/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
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Mite/sentite le conclusioni del PG Dott. Stki-o§ f j ra c ■
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 13/12/2012
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RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 27 aprile 2012, il Tribunale di Trento ha rigettato la
richiesta di riesame presentata dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip dello stesso
Tribunale, che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di
spaccio di stupefacenti.
2. – Avverso il provvedimento l’imputato ha proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione, deducendo la carenza e la manifesta illogicità della
Con atto del 22 ottobre 2012, il difensore di fiducia munito di procura speciale
ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen.
In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far
ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore
della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia, e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
motivazione.