Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19040 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19040 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEJDIC MUSTAFA’ N. IL 10/07/1989
avverso la sentenza n. 6889/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.94 SEJDIC MUSTAFA
Motivi della decisione
Il ricorso, proposto personalmente dall’imputato in epigrafe – condannato
alla pena ritenuta di giustizia con doppia statuizione conforme nei gradi di
autovettura, commesso in Roma il 3 aprile 2011 – è inammissibile perché
risulta fondato su motivi non deducibili in sede di legittimità e comunque
infondati.
Il gravame enuncia invero, sub specie di insussistenti vizi motivazionali della
sentenza impugnata emessa dalla Corte d’appello di Roma, censure concernenti
la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio: profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure
logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La Corte d’appello,
condividendo gli assunti argomentativi della sentenza di primo grado, ha
opportunamente evidenziato che il SEJDIC fu sorpreso mentre, a bordo di una
VW Polo attendeva il complice HRUSTIC che, all’atto dell’intervento della P.G.,fu
colto a bordo dell’autovettura Fiat Punto di proprietà del denunziante,
disponendo di un cacciavite e di una chiave adulterina tant’è vero che si trovò
costretto a scendere dalla vettura ed a raggiungere l’autovettura ove era il
ricorrente non dopo aver prelevato, dal vano portaoggetti,la chiavetta internet,
per darsi poi alla fuga, a piedi dopochè il mezzo fu bloccato. Da qui la
realizzazione di un’azione inequivocamente idonea ad impossessarsi della Fiat
Punto, bruscamente interrotta dal sopraggiungere della P.G., inserendosi nella
suddetta sequenza fattuale così qualificata, anche l’impossessamento della
chiavetta internet, rinvenuta nel veicolo e sottratta dal correo prima di esser
costretto a fuggire. La Corte d’appello ha quindi ineccepibilmente motivato sulla
ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., risultando il veicolo
per consuetudine esposto alla pubblica fede nonché sul diniego dell’esclusione
della recidiva e della concessione delle attenuanti generiche, in ragione dei
precedenti specifici riportati dal prevenuto e della rilevante capacità a delinquere
dimostrata dal SEJDIC, arrestato per furto solamente venti giorni prima dei fatti.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
i
giudizio di merito, quale responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.