Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1904 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1904 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE NUNTIS SANDRO N. IL 07/04/1977
avverso la sentenza n. 2241/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
De Nuntis Sandro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Roma in data 21-11-2011, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 337 cp
, commesso in Roma il 16-1-2005.

dell’imputato non era diretta ad impedire l’identificazione, tant’è che la reazione
violenta fu posta in essere dopo che quest’ultima era già avvenuta.

li ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi che non rientrano
nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili
di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del
giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione
ove siano sorrette da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso
di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come l’atto di ufficio al quale il De
Nuntis si oppose, con spinte e testate nei confronti dei pubblici ufficiali, non fosse
esaurito poiché anzi solo l’intervento di un’altra persona ( la D’angelo ) , la quale
consegnò la patente a uno degli Operanti, consentì di annotare gli estremi del
documento. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi
enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di
secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti
alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed
approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il
profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende

PQM

Il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata poiché la volontà

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.

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