Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19039 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19039 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORRENTINO ETTORE ALESSANDRO nato il 21/06/1980 a LORETO

avverso la sentenza del 08/04/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41422/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Sorrentino Ettore Alessandro, propone personalmente ed a mezzo di
difensore di fiducia, con unico atto, ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di appello di Ancona del 8 aprile 2016 che ha confermato quella resa dal
Tribunale di Ferm,?, che aveva condannato il primo alla pena di nove mesi di
reclusione per i reati di cui agli artt. 341-bis, 337, 582 e 585 c.p., in continuazione
ascrittigli, per avere egli, in luogo pubblico ed alla presenza di più persone, offeso
l’onore ed il decoro di due brigadieri in servizio presso la Compagnia di San

loro indirizzo espressioni offensive e per avere usato violenza consistita nel
divincolarsi colpendo con il capo lo sportello dell’autovettura di servizio all’interno
della quale i militari lo stavano introducendo per condurlo, al fine di identificarlo,
presso i loro uffici, cagionando ad uno degli operanti, in siffatto contesto, lesioni
giudicate guaribili in sei giorni.
Con i due motivi di ricorso si fa valere violazione di legge e vizio di mothdazione:
a) per avere la Corte ritenuto che il Sorrentino avesse inveito contro i militari appena
scorti, vero essendo invece che egli, sentitosi trattato diversamente rispetto agli altri
colleghi con cui stava discutendo sulla strada, rilevando che era stato l’unico tra i
presenti ad essere destinatario della richiesta dei documenti, aveva dato sfogo ai
propri sentimenti nei confronti dei primi che lo avevano prontamente ammanettato, i
medesimi militari avrebbero invero dato causa ai fatti contestati, eccedendo con atti
arbitrari dai limiti delle loro attribuzioni, dovendo in tal modo trovare applicazione la
relativa scriminante (art. 393-bis c.p.); b) per avere i giudici di appello violato le
disposizioni sull’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 c.p. e sul beneficio della sospensione
condizionale della pena (art. 163 e 164 c.p.).
I motivi proposti sono, entrambi, inammissibili in quanto, finalizzato il primo a
proporre una alternativa e diretta lettura dei fatti non consentita in questa fase del
giudizio, e non dialogando il secondo con la motivazione impugnata che definisce
congruamente il perimetro di non concedibílità dei benefici richiesti per corretto
richiamo ai parametri oggettivi e soggettivi di legge da valere in materia.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore
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Benedetto del Tronto, in loro presenza ed a causa delle loro funzioni, rivolgendo al

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