Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19038 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19038 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRISINA DANIELE nato il 24/08/1991 a ROMA

avverso la sentenza del 21/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41355/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato, Frisina Daniele, propone a mezzo difensore di fiducia, ricorso per
cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 aprile 2016 che
ha confermato quella di primo grado, emessa all’esito abbreviato, dal Tribunale della
medesima città, che aveva condannato il prevenuto alla pena di tre mesi di
reclusione per il reato di evasione per essersi egli allontanato, senza autorizzazione,
dalla propria abitazione in cui si trovava in detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord.
pen. per provvedimento del magistrato di sorveglianza di Viterbo del 20 aprile 2011

art. 125, comma 3, c.p.p., per la ritenuta sussistenza degli estremi oggettivi del
reato di evasione in forza di elementi di fatto non presenti in atti, non apprezzando
l’errore in cui sarebbero incorsi gli operanti nel suonare al citofono corrispondente ad
interno diverso da quello dell’appartamento dell’imputato e comunque per mera
apparenza della motivazione resa in particolare sull’elemento oggettivo del reato non
avendo al Corte territoriale scrutinato se il luogo in cui il prevenuto era stato
ritrovato dagli operanti, le scale del condominio, integrasse o meno stretta
pertinenza dell’abitazione del primo; b) medesima nullità quanto al ritenuto elemento
soggettivo del reato; c) mancanza o apparenza della motivazione per il mancato
contenimento della pena nei minimi e per la mancata riduzione nella misura massima
consentita in seguito alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e quindi inammissibili.
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli effetti dell’art. 385 cod. pen.
deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui la
persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza
(aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta
pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i
controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della
prontezza e della non aleatorietà (Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv.
269744). La deduzione difensiva sul punto svolta non si confronta con l’indicato
principio di cui ha fatto corretta applicazione la Corte di appello per l’impugnata
sentenza e propone quindi un motivo non ammissibile, fermo restando che il
rinvenimento dell’imputato in ambiente di non stretta pertinenzialità dell’abitazione
ha reso non rilevante, come ritenuto dalla Corte di appello che non se ne occupa,
ogni eventuale errore degli operanti nella individuazione del numero dell’interno sulla
pulsantiera del citofono.
Generico è l’ulteriore motivo con cui si denuncia la circolarità della motivazione
resa sull’elemento soggettivo del reato integrato, per costante giurisprudenza di
questa Corte, dal dolo generico e quindi dalla consapevolezza di allontanarsi il luogo
di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione nella irrilevanza dei
motivi che abbiano sostenuto la condotta vietata, e tanto anche nella perplessità
espressa dalla proposta critica con cui si deduce che l’imputato ‘poteva ben
rappresentarsi di non violare il divieto imposto dalle autorità anche in considerazione
della inoffensività della condotta’.

Il ricorrente con i tre proposti motivi fa valere: a) la nullità della sentenza ex

Manifestamente infondato è il motivo sul trattamento sanzionatorio, punto della
decisione correttamente e congruamente motivato per l’impugnata sentenza in
applicazione di principi che nella individuazione del dato ostativo (precedenti penali
riportati dall’imputato) assorbono ogni altro concorrente rilievo (Sez. 2, n. 3896 del
20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 08/03/2018

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

MASseRmamiramvis*

3.000,00.

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