Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19038 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19038 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALBIATI FABIO ALBERTO N. IL 28/05/1978
avverso la sentenza n. 2425/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.92 GALBIATI Fabio Alberto

Motivi della decisione

Il ricorso, come in epigrafe proposto personalmente dall’imputato dichiarato responsabile, con doppia statuizione conforme nei gradi del giudizio di
merito,dei delitti, unificati sotto in vincolo della continuazione, di cui agli artt. 99,
comma 4 0 cod. pen., 189, commi 6° e 7° cod. strada, commessi in Albenga l’ 8
luglio 2011 e per l’effetto condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di

comunque manifestamente infondati; donde l’inammissibilità.
Il gravame enuncia vizi – meramente apparenti – di violazione di legge e di
difetto e contraddittorietà della motivazione nonché di travisamento della prova
in punto responsabilità ed in punto pena, intendendo in tal modo il ricorrente
contestare la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio:
profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito, che
hanno invero proceduto ad una corretta applicazione della legge penale,
fornendo, del raggiunto convincimento, una congrua e adeguata motivazione,
immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza,
espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Ciò
va sottolineato con specifico riferimento a quanto ribadito dalla Corte
distrettuale, in coerenza con la testimonianza del bgrd. dei Carabinieri Roti che
vide l’imputato fermarsi per poi ripartire ed imboccare una stradina laterale per
far perdere le proprie tracce, circa l’inverosimiglianza della tesi difensiva da
costui sostenuta – nuovamente riproposta con lo stesso ricorso – secondo la
quale si era visto costretto, dopo la collisione con il motoveicolo proveniente
dall’opposta direzione, ad imboccare lo spiazzo antistante il bar PAM ( luogo non
nascosto ) essendo divenuta ingovernabile l’autovettura,a cagione dei danni
subiti nell’impatto alla parte anteriore sinistra.
Egualmente ineccepibili ed assolutamente appropriate, oltrechè del tutto
legittime, devono giudicarsi le statuizioni della sentenza impugnata in punto al
rigetto della disapplicazione della recidiva,in ragione della rilevante capacità a
delinquere dell’imputato, desumibile dai precedenti e dalla pericolosità della
condotta posta in atto nel più totale disinteresse del rispetto dell’incolumità degli
altri utenti della strada; donde la logica immeritevolezza del riconoscimento delle
attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

i

reclusione – è basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende,

Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

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