Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19037 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19037 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORZIO ANTONIO nato il 21/03/1975 a NAPOLI

avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

R.g. 41270/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

L’imputato, Porzio Antonio, propone ricorso per cassazione, a mezzo
del difensore di fiducia, contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli
del 6 aprile 2016 che ha confermato quella di primo grado del Tribunale
della medesima città che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di

convalida dell’arresto in sede di giudizio direttissimo, prima che il
sovrintendente di polizia ferroviaria Pelliccia Giuseppe, nell’esercizio delle
sue funzioni, effettuasse la relazione sull’arresto, lo minacciava con la frase
«t’schiatt a capa» per indurlo ad omettere di rendere dichiarazioni rilevanti
sulle circostanze dell’arresto o per ottenere il buon esito del giudizio.
Con la recidiva reiterata.
Con i due motivi di ricorso si deduce violazione di legge in ordine ai
termini di formazione della prova poiché la minaccia all’offeso non sarebbe
stata sentita da nessuno nel corso del giudizio e solo successivamente
all’udienza denunciata dall’offeso e, ancora, violazione di legge per il
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
da valutarsi in giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva e per la
determinazione della pena, operata nell’inosservanza dei parametri di cui
all’art. 133 cod. pen. in ragione della dedotta scarsa offensività del fatto.
Il ricorso è inammissibile perché, per i proposti motivi, reitera in modo
non consentito una critica a cui ha dato debita e concludente risposta la
corte territoriale per l’impugnata sentenza.
La Corte territoriale saldamente ricostruisce la prova per scrutinio del
verbale della deposizione testimoniale resa dall’operante nel corso del
giudizio per direttissima di cui ha saggiato l’attendibilità per spontaneità,
logicità e coerenza del narrato, relegando alla non rilevanza il giudizio di non
verosimiglianza in ordine all’episodio dal primo riferito dedotta dall’imputato
in appello. L’articolata motivazione riservata dalla Corte di appello al
trattamento sanzionatorio esclude ogni configurabilità della dedotta
violazione di legge e segna, pure, nella aspecificità del motivo, di questo
l’inammissibilità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per
legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si
stima equo quantificare in euro 3.000,00.

reclusione per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. perché egli, all’udienza di

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 08/03/2018

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