Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19037 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19037 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIAGNACOVO GIUSEPPE N. IL 22/04/1958
avverso la sentenza n. 3630/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.91 GIAGNACOVO Giuseppe
Motivi della decisione
L’imputato
ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso
la sentenza di cui in epigrafe, di applicazione della pena sull’accordo delle parti,
10 e 2° cod. strada,
commesso in Limbiate il 15 ottobre 2009, denunziando il vizio della motivazione
in punto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato e va quindi giudicato inammissibile.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica
del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale: ipotesi neppure prospettata dal ricorrente ( cfr.,ex mu/tis: Sezione VII,
21 dicembre 2009, El Hanana).
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
Pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
quale responsabile del reato di cui all’art. 186 commi