Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19036 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19036 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PRIMI° CARLO N. IL 01/05/1939
avverso l’ordinanza n. 151/2011 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 17/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
liftte/sentite le conclusioni del PG Dott. AA

Uditi difensor Avv.;

c’ • st-èp.

Data Udienza: 29/11/2012

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, decidendo sull’appello proposto da
Di Primio Carlo, quale legale rappresentante della società Parco Eolico di Girifalco, avverso
l’ordinanza del GIP del tribunale di Catanzaro in data 6.7.011 reiettiva della richiesta, ex art. 321
comma 3 c.p.p., di revoca del sequestro preventivo del suddetto impianto di produzione di
energia elettrica, denominato “WF Serre”, sito in comune di Girifalco, con ordinanza in data
17.1.012, ha rigettato l’appello confermando il provvedimento impugnato.

Gianluigi, Diana Francesco, Sabatini Luigi per i reati di cui agli art. 44 lett B) in relazione agli art. 27
co 3, 29,31,32, e art 93-95 d.p.r. 380/01-testo unico sull’edilizia (capo A della contestazione
provvisoria), nonchè per i reati di cui agli art. 110, 117, 476, 479 c.p (capo B).
Il Di Primio era intervenuto quale terzo interessato, proponendo richiesta di riesame avverso il
decreto di sequestro, dichiarata dal Tribunale del riesame di Catanzaro inammissibile per difetto di
valida procura speciale rilasciata al difensore.
Il predetto avanzava quindi, ai sensi dell’art. 321 co 3 c.p.p., richiesta al P.M. di dissequestro del
parco eolico, istanza che, trasmessa con parere negativo al GIP, veniva da questi rigettava con
provvedimento in data 29.3.0.11.
Proposto appello da parte del Di Primio avverso detto provvedimento reiettivo dell’istanza di
dissequestro, il Tribunale del riesame, con ordinanza in data 31.5.011, dichiarava inammissibile
l’appello in quanto proposto, non sulla base di circostanze sopravvenute, ma sulla base di asseriti
vizi genetici coevi all’emissione della misura cautelare, avendo ritenuti insussistenti i presupposti
legittimanti l’emissione del sequestro.
Avvero l’ordinanza del Tribunale del Riesame, Di Primio proponeva ricorso per Cassazione.
La terza sezione di questa Corte, con sentenza in data 18.10.011, annullava con rinvio al Tribunale
del riesame l’ordinanza impugnata sulla base del principio affermato dalla Sezioni Unite secondo
cui “la mancate tempestiva proposizione da parte dell’interessato della richiesta di riesame (nel
caso di specie la richiesta di riesame, proposta inizialmente dal Di Primio, era stata dichiarata
inammissibile per difetto di valida procura speciale) non ne preclude la revoca per mancanza delle
condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti” (Cass SSUU 24.5.04 n.29952).

Il sequestro preventivo era stato disposto nell’ambito di procedimento penale a carico di Montorsi

Il Tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di rinvio, con ordinanza in data 17.1.012, confermava
il provvedimento di sequestro.
Di Primio ha proposto ricorso per cassazione avverso detta l’ordinanza confermativa del
provvedimento di sequestro.
Tale ricorso ha dato luogo a nuovo giudizio per Cassazione definitosi con sentenza emessa dalla
quarta sezione penale in data 27.4.2012 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento del
Tribunale del riesame.
Come emerge dalla ricostruzione dell’iter processuale contenuto nella sentenza di questa Corte in
data 27.4.012, dopo il provvedimento del Tribunale Riesame in data 31.5.011 dichiarativo
dell’inammissibilità dell’appello, si è avuta una doppia, parallela iniziativa da parte del ricorrente.
Da una parte ha impugnato per cassazione l’ordinanza in data 31.5.011 del Trib Riesame
dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello proposto avverso il provvedimento GIP in data itAto
1

29.3.011,

reiettivo dell’istanza di dissequestro

e da tale impugnazione si è originato il

procedimento in Cassazione che ha dato luogo ad una prima sentenza in data 18.10.011 della
Terza sezione penale, di annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del
riesame e, a seguito di nuova ordinanza emessa, in sede di rinvio, dai giudici del riesame in data
17.1.012, confermativa del sequestro e di nuovo ricorso in cassazione contro detto ulteriore
provvedimento del riesame confermativo del sequestro, ad una seconda sentenza della quarta
sez penale in data 27.4.012 che ha rigettato il ricorso.
Contemporaneamente il Di Primi°, in data 18.5.011, ha proposto nuova istanza di revoca del

impugnazione. L’impugnazione cui fa riferimento è data dunque dall’appello avverso la nuova
ordinanza del GIP reiettiva della ulteriore istanza di dissequestro presentata in data 18.5.011,
ordinanza che come si evince dalla premessa dell’appello è stata emessa il 6.7.011, quindi è
distinta e successiva alla prima, di analogo contenuto, emessa dal GIP il 29.3.011.
Poichè l’ordinanza del Tribunale del riesame impugnata col presente ricorso per cassazione è
quella del 17.1.012, la stessa oggetto del ricorso per cassazione che ha dato luogo alle sentenze di
annullamento della terza sezione e di rigetto della quarta sezione penale di questa Corte, si deve
ritenere che in essa siano confluiti entrambe gli appelli contro i due provvedimenti del GIP di
diniego del dissequestro in data 29.3.011 e 18.5.011, previa eventuale riunione dei due
procedimenti, che non figura nell’ordinanza 18.5.011,

Fatta questa premessa sull’iter processuale, si deve ricordare che il Tribunale del riesame aveva
ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all’art. 93 e 95 dpr 380/01,contestato al capo A) nella
rubrica cautelare, rilevando che, anche a voler ritenere ancora vigente , e non abrogata dal
d.p.r. 380/01, legge regionale Calabria n.7/98 in materia antisismica, l’ l’appellante Di Primio non
aveva ottemperato alla disposizione della predetta legge omettendo di comunicare la data di
inizio lavori con riguardo a due delle tre opere per le quali aveva depositato la denuncia lavori. A
tal riguardo precisava che la legge regionale in esame non prevedeva alcuna autorizzazione
preventiva, bensì una mera denuncia dei lavori consistente nel deposito, in triplice copia, del
progetto esecutivo e degli allegati presso al competente Settore Tecnico decentrato regionale (ex
ufficio del genio civile).
A norma dell’art. 3 cit. I., l’attestazione di avvenuto deposito del progetto esonera
dall’autorizzazione preventiva di cui all’art.18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Tuttavia, osservavano i giudici del riesame, ai fini della validità ed efficacia della denuncia inizio
lavori, il successivo art. 7 prevedeva l’obbligo a carico del titolare del progetto e del direttore dei
lavori di comunicare per iscritto, al competente Settore Tecnico decentrato regionale, la data di
inizio dei lavori; la comunicazione di inizio dei lavori forma parte integrante del deposito effettuato
ai sensi dell’art. 2, comma 1″ della presente legge, ed in assenza di tale comunicazione,
l’attestazione di avvenuto deposito è da ritenersi incompleta ai fini della sua validità per la legge n.
64/74..
Non avendo effettuato la prescritta comunicazione per due delle tre opere, la denuncia era priva
di validità ed efficacia.

sequestro sensi dell’art.321 co 3 c.p.p., la cui ordinanza reiettiva è oggetto della presente

A maggior ragione deve concludersi, ad avviso del tribunale del riesame, per l’illegittimità della
procedura con riferimento alle norme in materia antisismica prevista dal d.p.r. 380/01, i cui
adempimenti sono stati totalmente disattesi.
A sostegno del presente ricorso, la difesa del ricorrente ha dedotto che la motivazione
dell’ordinanza del Tribunale del riesame impugnata, incentrata unicamente sulla inosservanza
delle norme in materia antisismica (art. 93, 95d.p.r. 380/01), non solo non è pertinente con
l’oggetto dell’appello proposto, che riguardava altri aspetti del tutto ignorati nella motivazione,

ma al tempo stesso presenta una totale mancanza, per certi versi anche grafica, dell’apparato
motivazionale, del tutto sganciato dalle censure difensive, al punto tale da integrare un’ipotesi di
violazione di legge, per la quale è previsto il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in
materia di misure cautelari reali.
il Tribunale del riesame

avrebbe omesso del tutto di

pronunciarsi in merito ai rilievi

espressamente dedotti con i motivi di appello, limitandosi ad esaminare la violazione dell’art. 93,
95 dpr 380/01, costituente un’ipotesi di reato marginale rispetto a quella principale contestata, la
realizzazione del parco eolico in difformità alla normativa generale di riferimento dei parchi eolici
della Regione Calabria e delle linee guida regionali, inidonea a giustificare da sola l’emissione della
gravosa misura cautelare reale
In particolare, si duole la difesa del ricorrente dell’assenza di motivazione del provvedimento del
Tribunale del riesame, con riguardo ai seguenti motivi di appello dedotti:
-premesso che la condotta criminosa principale contestata nell’imputazione provvisoria, al capo
a), art 44 lett B) d.p.r. 380/01, riguarda lavori eseguiti in totale difformità del permesso di
costruire (essendo pacifica ed incontestata l’esistenza di un titolo autorizzativo), assume la difesa
del ricorrente che nel decreto di sequestro il fumus delicti era stato rinvenuto nella difformità dei
lavori eseguiti, non rispetto al titolo autorizzativo, ma alla normativa generale di riferimento dei
parchi eolici contenuta nelle linee guida di cui alle delibere della regione Calabria n. 55/06 e
823/04, ritenendosi di conseguenza: 1) la violazione concernente le distanze dalle torri eoliche dai
fabbricati destinati a civile abitazione, 2) la creazione di effetti cumulativi con il limitrofo parco
eolico, 3) l’utilizzo di aree non marginali, 4) la omissione del prescritto preavviso di edificazione in
zona sismica, violazioni, queste, non attinenti a quanto contenuto nei progetti approvati in sede di
autorizzazione dei lavori. Mentre, ad avviso della difesa, ciò che doveva e poteva formare oggetto
di valutazione era l’eventuale inosservanza, in sede di esecuzione dei lavori, dei parametri
sottoposti all’approvazione, che poi confluiscono nel titolo abilitativo.
E poiché l’ipotesi di cui all’art. 44 lett B), contestata, riguarda lavori eseguiti in totale difformità
del permesso di costruire, l’eventuale inosservanza di normativa ulteriore e diversa rispetto al
titolo autorizzativo, non poteva formare oggetto di contestazione.
-assume la difesa del ricorrente che il Tribunale del riesame ha omesso del tutto di pronunciarsi
in merito ai suindicati rilievi, benché fossero stati dedotti espressamente come motivi di appello,
limitandosi ad esaminare la violazione dell’art. 93, 95 dpr 380/01, costituente un’ipotesi di reato
marginale rispetto a quella principale contestata, la realizzazione del parco eolico in difformità

con conseguente violazione del principio devolutivo, tipico del mezzo di impugnazione prescelto,

alla normativa generale di riferimento dei parchi eolici della Regione Calabria e delle linee guida
regionali, inidonea a giustificare da sola l’emissione della misura cautelare reale .
– e comunque, anche a voler ritenere correttamente contestata la condotta criminosa di cui all’art.
44 lett B cit dpr, rilevava la difesa l’insussistenza del fumus delicti in presenza di un certificato
ricognitivo rilasciato in data 18.3.011 dal responsabile dell’area tecnica del comune di Girifalco,
attestante la regolarità tecnico-amministrativa dei lavori di realizzazione del parco eolico, che
smentirebbe il rilievo della difformità dell’opera dalla normativa regionale di riferimento e la
fondatezza delle violazioni contestate, come sopra descritte

altro motivo di appello riguardante la ritenuta insussistenza del periculum in mora.

Considerato in diritto

Lamenta la difesa del ricorrente l’assoluta inconferenza del contenuto della decisione impugnata
rispetto ai motivi di appello, con conseguente violazione del principio devolutivo tipico del mezzo
di gravame proposto, principio da ritenersi esteso, per costante giurisprudenza di legittimità,
anche all’appello proposto davanti al Tribunale del riesame avverso ordinanze in materia
cautelare. Il Tribunale del riesame avrebbe esorbitato dai confini tracciati dai motivi dell’appello
pronunciandosi su aspetti non sottoposti al suo esame, in violazione dei limiti proprio del mezzo
di gravame proposto ed avrebbe invece del tutto omesso di pronunciarsi sulle censure
effettivamente proposte .
In particolare avrebbe disatteso:
a) il motivo di appello concernente la motivazione per relationem adottata dal GIP in sede di
emissione del sequestro preventivo con riferimento alla sussistenza dei requisiti del fumus delicti
e il periculum in mora, richiamando quella enunciata nella richiesta. di emissione del sequestro
formulata dal P.M;
b) il motivo riguardante l’insussistenza dell’ipotesi contestata di cui all’art. 44 lett B d.p.r. 380/01
in quanto, mentre essa si riferisce ai lavori eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire,
viene invece contestata la difformità dei lavori, non dal titolo autorizzativo, bensì

dalla

normativa generale di riferimento per i parchi eolici, contenuta nelle linee guida in materia di
edificazione di impianti di autogenerazione di cui alle delibere della giunta regionale Calabria n.
55/ e 823/04 e nell’autorizzazione della regione approvate con delibere regionali 55/06, 832/04;
conseguentemente rileva il ricorrente l’erroneità della decisione del GIP, quanto alla operata
correlazione del sequestro preventivo, non già alla difformità delle opere dal titolo abilitativo,
bensì alla difformità dalla normativa regionale di riferimento per il tipo di intervento effettuato.
Per effetto di tale impostazione accusatoria,

erano state poste a fondamento del decreto

autorizzativo del sequestro una serie di presunte violazioni riguardanti la realizzazione del parco
eolico, che, ad avviso della difesa, non avevano nulla a che fare con il contenuto proprio del reato
contestato (ovvero la difformità dell’opera dal titolo autorizzativo), quali: 1) la violazione
concernente le distanze delle torri eoliche dai fabbricati destinati a civile abitazione, 2) la
creazione di effetti cumulativi con un limitrofo parco eolico, già esistenza in zona 3) l’utilizzo di
4

Il Tribunale del riesame aveva omesso qualsiasi pronuncia in merito a tale rilievo, al pari dell’altro

aree non marginali, 4) la omissione del prescritto preavviso di edificazione in zona sismica,
violazioni, queste, non attinenti a quanto contenuto nei progetti approvati in sede di
autorizzazione dei lavori)
c) la censura concernente la regolarità tecnico-amministrativa dei lavori di realizzazione del parco
eolico come risultante dal

certificato ricognitivo in data 18.3.011, rilasciato dal responsabile

dell’area tecnica del comune di Girifalco, attestazione che smentirebbe il rilievo della difformità
dell’opera dalla normativa regionale di riferimento.
d) del tutto omessa è infine la pronuncia sul motivo di gravame riguardante il fumus dei reati

predetti Montarsi Gianluigi, Diana Francesco, Sabatini Luigi.

Il ricorso è fondato.
Invero, come emerge dall’ordinanza impugnata, i giudici del riesame hanno ravvisato la
sussistenza del requisito del fumus delicti limitatamente alla violazione degli art. 93,95 cl.p.r.
380/2001 contestata al capo A) della rubrica cautelare, violazione la cui sussistenza o meno non
era stata dedotta con i motivi di appello.
Hanno invece omesso di pronunciarsi con riferimento alle altre violazioni contestate, in particolare
il reato di cui all’art. 44 lett 8) d.p.r. 380/90, la cui sussistenza, al contrario della precedente, era
oggetto specifico dei motivi di appello, articolati nei termini sopra indicati.
Giova rammentare, con riguardo ai mezzi di gravame delle ordinanze in materia di misure
cautelari, che il procedimento di riesame, quale strumento totalmente devolutivo, attribuisce al
giudice una cognizione piena, investendolo degli stessi poteri del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. Di conseguenza, il giudice del riesame procede, liberamente ed
autonomamente, ad una rivalutazione dei profili di ammissibilità e legittimità della misura
cautelare, quanto alla sussistenza degli indizi di colpevolezza (o del fumus commissi delicti) e delle
esigenze cautelari, integrando o modificando di sua iniziativa, a prescindere dall’impulso delle
parti, il contenuto dell’ordinanza cautelare impugnata, a norma dell’art 309 comma IX seconda
parte c.p.p.,.
Differentemente dal riesame, nel procedimento di appello la cognizione del giudice è circoscritta
ai punti della decisione che formano oggetto di censura e alle questioni ad essi connesse o da essi
dipendenti, secondo la regola generale di cui all’art. 597, comma primo, c.p.p..prevista per tale
mezzo di impugnazione. Di conseguenza nell’appello, per il principio devolutivo, l’appellante ha
un onere di doglianza specifica cui fa riscontro un obbligo specifico di decisione, con conseguente
impossibilità di andare “ultra petita”, al di fuori dell’ambito devoluto.
Le differenze sopra illustrate fra i due mezzi di gravame derivano dalla diversità della struttura e
dell’ ambito di applicazione: il procedimento di riesame ha per oggetto il titolo genetico, ovvero
l’ordinanza originaria, impositiva della misura cautelare; dunque la cognizione del giudice del
riesame è estesa alla valutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti la sua emissione;
per contro, l’appello ha per oggetto i provvedimenti successivi all’ordinanza applicativa della
misura cautelare, che attengono alla fase della vigenza e del mantenimento della disposta
misura, quali l’ordinanza pronunciata a seguito di richiesta di revoca o sostituzione della stessa;
quindi l’ambito della cognizione del giudice dell’appello non riguarda più il momento genetico,
5

contestati al capo B) dell’incolpazione provvisoria (art. 110, 117,476, 479 c.p.) nei confronti dei

ovvero la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’adozione della misura, bensì
l’esistenza delle condizioni che ne legittimano il mantenimento in relazione all’allegazione di
circostanze sopravvenute, o preesistenti ma non conosciute, o non considerate al momento
dell’applicazione della misura, in grado di modificare il quadro indiziario o quello cautelare.
La Suprema Corte si è pronunciata ripetutamente sui limiti strutturali dell’uno e dell’altro mezzo di
gravame, stabilendo che “in tema di appello proposto contro un sequestro preventivo, il riscontro
del “fumus delicti” è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai sensi
dell’art. 322 bis cod. proc. pen. possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative

mantenimento della misura. Ne consegue che la proposizione per la prima volta in sede
d’appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni
di cui all’art. 321 cod. proc. pen., si traduce nell’inammissibilità del gravame”. (Cass

Sez. 6, n. 5016 26/10/2011rv. 251783„ sez 3 n. 17364, 08/03/2007 Rv. 236602)
Tanto premesso sull’ambito di applicazione dell’appello, rileva questa Corte che i giudice investiti
dell’ appello contro l’ordinanza reiettiva dell’istanza di revoca del sequestro preventivo del parco
eolico, hanno omesso di rispondere agli specifici motivi dedotti dalla difesa del Di Primio, così
disattendendo i principi elaborati da questa Corte Suprema secondo cui “in tema di appello contro
il provvedimento che ha rigettato una istanza di revoca o sostituzione di
una misura cautelare personale, non costituisce motivazione adeguata quella che, in presenza di
temi specifici sollevati con l’appello, si limiti alla riaffermazione della motivazione dell’ordinanza
impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, omettendo di considerare i temi
posti in evidenza atteso che, a differenza che nel riesame, nell’appello, stante il principio
devolutivo, il giudice deve attenersi ai rilievi critici dell’appellante e dare ad essi risposte precise e
compiute (Cass Sez. 4, n.3624, I 11/12/1998, Rv. 212598)
E difatti il Tribunale del riesame ha posto a fondamento della propria decisione, confermativa
dell’ordinanza reiettiva della richiesta di dissequestro, solo il fumus del reato di cui all’art. 93 e
95 dpr 380/01, contestato al capo A) della rubrica cautelare, senza pronunciarsi sui motivi
dell’appello concernenti la dedotta insussistenza del fumus del reato principale contestato, quello
di cui all’art. 44 lett B d.p.r. 380/01, ovvero l’erronea valutazione da parte del giudice della cautela
della difformità dell’opera dalla normativa generale di riferimento dei parchi eolici (contenuta
nelle linee guida in materia di edificazione di impianti di autogenerazione di cui alle delibere della
giunta regionale Calabria n. 55/ e 823/04 e nell’autorizzazione della regione); mentre avrebbe
dovuto valutare il fumus del reato suindicato, con riferimento, non al contenuto di tale
regolamentazione, bensì ad eventuali difformità dell’opera dal permesso di costruire, costituenti
l’oggetto della fattispecie criminosa prevista dalla citata norma e contestata nell’imputazione
provvisoria.
I giudici del riesame hanno omesso di pronunciarsi anche sull’altro profilo, dedotto con il motivo di
appello, della regolarità tecnico-amministrativa dei lavori di realizzazione del parco eolico come
risultante dal certificato ricognitivo in data 18.3.011, rilasciato dal responsabile dell’area tecnica
del comune di Girifalco, attestazione che smentirebbe il rilievo della difformità dell’opera dalla
normativa regionale di riferimento..
Assente è infine la pronuncia sul motivo di gravame riguardante il periculum in mora.

alla legittimità dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il

Le omissione innanzi rilevate, traducendosi nell’assenza totale di motivazione su specifici motivi di
appello, integrano un’ipotesi di violazione di legge.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nella nozione di violazione di legge, legittimante
il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, secondo il
disposto dell’art. 325 c.p.p., rientrano, oltre che gli errori in procedendo e in iudicando, anche
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter

logico

seguito

dal

giudice

In particolare, quanto ai vizi di motivazione, si ritiene che la mancanza assoluta di motivazione o
la presenza di motivazione meramente apparente integri il vizio di violazione di legge, in quanto
correlata all’inosservanza di precise norme processuali, segnatamente la norma che impone
l’obbligo

della

motivazione

dei

provvedimenti

giurisdizionali

(Sez. U,

n. 5876,

28/01/2004 Rv. 226710, Sez. U, n. 25080, 28/05/2003 Rv. 224611).
Stante la rilevata mancanza di motivazione, considerato che il provvedimento del tribunale del
riesame si incentra unicamente sulla violazione della normativa antisismica, che non costituisce il
solo motivo di appello, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale
del riesame che dovrà motivare sugli specifici punti dell’appello come sopra indicati.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.11.2012

(Sez. U, n. 25932 29/05/2008 Rv. 239692, sez V n. 43068 13/10/2009 Rv. 245093).

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