Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19036 del 08/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19036 Anno 2018
Presidente: TRONCI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DE PASQUALE MASSIMO nato il 24/09/1979 a BENEVENTO
DE PASQUALE MARIO nato il 10/04/1970 a SAN MARTINO VALLE CAUDINA

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Data Udienza: 08/03/2018

h

R.g. 41227/2017
MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati, De Pasquale Massimo e De Pasquale Mario, ricorrono in cassazione
per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 novembre
2016 che ha confermato quella resa, all’esito di giudizio ordinario, dal Tribunale di
Benevento che aveva dichiarato i primi colpevoli dei reati, loro in concorso ascritti, di
cui agli artt. 110, 385, 61 n. 2 e 337 cod. pen.
I prevenuti in data 29 ottobre 2008 di erano allontanati senza autorizzazione
dalla loro abitazione, in cui si trovavano sottoposti alla misura cautelare degli arresti

proprietà del De Pasquale, dopo essersi dati a precipitosa fuga all’alt loro intimato dai
carabinieri di Montesarco al posto di controllo costituto, proseguivano a forte velocità
così che uno dei due pubblici ufficiali evitava di essere investito sottraendosi, con lo
spostarsi repentinamente, alla traiettoria del veicolo.
Con unico motivo di ricorso si deduce la maturata prescrizione dei reati alla
data del 29 aprile 2016 in applicazione del termine massimo (artt. 157, 161, comma
2, c.p.p.) di sette anni e sei mesi già dalla pronuncia di secondo grado, intervenuta il
29 novembre 2016.
I ricorsi sono inammissibili perché il motivo per essi proposto, sulla maturata
prescrizione prima della sentenza di appello in astratto coltivabili in questa sede
considerato che, in tal caso, il giudice di merito, indipendentemente dalla predetta
eccezione della parte, ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per
prescrizione (Sez. 5, n. 595 del 16/11/2011, dep. 2012, Rimauro, Rv. 252666), è
manifestamente infondato.
Alla data della pronuncia della sentenza d’appello non era infatti maturata la
dedotta causa estintiva dei reati che interviene, giusta sospensione in atti da
conteggiarsi in almeno nove mesi e cinque giorni ed avuto riguardo all’epoca di
commissione dei reati, in epoca successiva.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno dell’equa somma di euro 3.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 08/03/2018

domiciliari, e nel medesimo contesto temporale, postisi a bordo dell’autovettura di

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