Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19036 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19036 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ALMAGRO FERDINANDO N. IL 17/07/1968
avverso la sentenza n. 2716/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.72 DE ALMAGRO Ferdinando
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile, con doppia statuizione conforme di condanna nei gradi del giudizio
di merito, del delitto di cui agli artt.624, 625 nn. 4 e 7 cod. pen.,commesso in
Palermo il 13 novembre 2005 – ha interposto ricorso per cassazione, per tramite
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché
proposto per presunti vizi motivazionali, manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Palermo ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche in difetto di positivi
elementi specifici desumibili dallo stato di tossicodipendenza del soggetto ed
attesa la natura necessitata della confessione resa,tenuto conto
delle
circostanze in cui avvenne l’arresto in flagranza, non potendo sfuggire i plurimi e
specifici precedenti penali riportati dall’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi
di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
del difensore, chiedendone l’annullamento.