Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19035 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19035 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URSO GIOVANNI nato il 25/04/1968 a MILANO

avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Giovanni Urso alla pena
di un anno di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso
il 13 ottobre 2015.

2.Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che denuncia vizio di violazione di
legge e vizio di motivazione poiché la contiguità temporale, la identità dei reati e lo status di tossicodipendenza
dell’imputato giustificavano l’applicazione della disciplina della continuazione fra reati con quello oggetto di sentenza

3.11 ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono palesemente volte
ad una diversa ed alternativa ricostruzione in fatto, risolvendosi in censure di merito e nella testuale riproduzione di
quelle svolte davanti al giudice di appello, oggetto di specifica confutazione, con la quale non si confrontano i motivi di
ricorso. Ed invero la Corte, a fronte della dedotta medesimezza del disegno criminoso, ha evidenziato come lo status di
dipendenza da farmaci antipsicotici e l’occasionalità del consumo di stupefacenti, a scopi ricreativi, allegato
dall’imputato rivelavano solo una generica inclinazione a commettere reati o, comunque, occasionalità, e non erano
sintomatici della medesimezza del disegno criminoso necessaria, anche ex art. 671 cod. proc. pen. per la ravvisabilità
della continuazione fra reati.

4.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00
(tremila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018

irrevocabile e relativo alla medesima condotta accertata il 24 gennaio 2016.

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