Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19035 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19035 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SQUILLANTE GIUSEPPE N. IL 18/10/1990
avverso la sentenza n. 4146/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
03/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.69 SQUILLANTE Giuseppe

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la
sentenza di cui in epigrafe, di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. quale responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2

Il gravame è manifestamente infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale l’obbligo
della motivazione della sentenza patteggiamento non può non essere conformato
alla particolare natura giuridica della stessa: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con
cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod.proc.pen. deve
essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione , anche implicita,
che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (S. U. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato
concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva di questa Corte che, nel
solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può
ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia
compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a
lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice
coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile, restando,peraltro,
esclusi, nella concreta fattispecie, i presupposti di applicabilità dell’art. 129 cod.
proc.pen., atteso l’arresto in flagranza e le dichiarazioni confessorie rese
dall’imputato.
Il ricorso è quindi inammissibile.
Segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di

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e 7 cod. pen. commesso in Napoli il 2 marzo 2012.

causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende

Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

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