Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19034 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19034 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASALI FABIO N. IL 19/07/1971
avverso la sentenza n. 5225/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.68 CASALI Fabio
Motivi della decisione
L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di cui
in epigrafe, emessa a conferma di quella di primo grado che lo dichiarò
responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 commi 2 cod. strada,
commessa in Bologna il 18 febbraio 2007, lamentando la violazione dell’art.
606 lett. c) cod.proc.pen. e la violazione dell’art. 192 dello stesso codice in
ematico eseguito in ospedale a richiesta della P.G. in difetto di consenso,
trattandosi di prova acquisita illegalmente.
Il ricorso è inammissibile
ex
art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché il
ricorrente ha dedotto solamente con il ricorso per cassazione le suesposte
presunte violazioni di legge che avrebbe dovuto proporre con l’atto d’appello,
invece unicamente incentrato sull’inidoneità degli esiti del prelievo ematico a
dimostrare la sussistenza dello stato di ebbrezza, in quanto eseguito quattro ore
e mezza dopo il verificarsi del sinistro e nonostante l’applicazione,una volta
ricoverato in ospedale, di due medicazioni al volto ed al cavo orale a base di
alcool nonché su doglianze in punto pena.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
relazione alla inutilizzabilità dell’accertamento dell’etilemia a seguito di prelievo