Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19033 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19033 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIVA ANTONY N. IL 13/02/1983
avverso la sentenza n. 1890/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.67 PIVA Antony
Motivi della decisione
Il ricorso, in epigrafe proposto dall’imputato,giucato responsabile, con doppia
statuizione conforme nei gradi del giudizio di merito del delitto di cui agli artt.56,
110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Bellaria -Igea Marina, il 15 luglio
2004, è manifestamente infondato e quindi va dichiarato inammissibile.
Corte d’appello di Bologna ha
motivatamente e correttamente escluso la violazione dell’art. 521 codice di rito,
non essendo incorso il Giudice di prime cure nell’immutazione del fatto, avendo
avuto l’imputato ampie e concrete possibilità di esercitare il diritto di difesa
anche in relazione al tentativo di impossessamento non solo del furgone, ma
anche del suo contenuto, come peraltro la condotta posta in essere rendeva
comunque plausibile.
Ed ha altresì ineccepibilmente escluso il giudizio di
prevalenza della pur concessa attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen.
(valutata in termini di mera equivalenza al pari delle già applicate attenuanti
generiche) in ragione dei plurimi e specifici precedenti penali riportati
dall’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00. in favore della cassa
delle ammende
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
Contrariamente a quanto dedotto, la