Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19032 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19032 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENUTO VINCENZO nato il 02/04/1968 a CATANIA

avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

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FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso sottoscritto dal difensore di fiducia, Vincenzo Venuto impugna la sentenza indicata in
epigrafe che, esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, ha rideterminato in anni due di
reclusione la pena inflittagli per il reato di cui all’art. 372 cod. pen..

2. Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità
perché le dichiarazioni del Venuto non erano pertinenti e rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto da
effettuare con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato si è consumato,

della realtà e, vizio di motivazione sul punto.

3. Il ricorso è inammissibile, perché generico in quanto si risolve nella mera ripetizione dei motivi di
appello, senza porsi in relazione critica con la disamina compiuta dalla Corte di merito che ha, viceversa,
con perfetta aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, precisato le nozioni di pertinenza e rilevanza
delle dichiarazioni rese dal Venuto – che aveva ritrattato le sue precedenti dichiarazioni – in merito ad
una sparatoria nella quale era rimasto coinvolto, sostenendo addirittura di essersi ferito al piede:
evidente, dunque, anche al confronto con le precedenti dichiarazioni collaborative fornite dal Venuto sulla
causale e modalità dell’aggressione la rilevanza e pertinenza delle dichiarazioni; la loro idoneità a trarre
in inganno il giudice e la idoneità ad alterare la formazione del convincimento del Collegio giudicante. Le
deduzioni difensive sono anche manifestamente infondate alla stregua delle precisazioni di questa Corte
sulle nozioni di rilevanza e pertinenza del contributo dichiarativo idoneo ad integrare il reato di cui all’art.
372 cod. pen. poiché, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente che i fatti
oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se,
in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice (Sez. 6, n. 51032 del
05/12/2013 – dep. 18/12/2013, Mevoli, Rv. 258507),

4.Alla inammissibilità del ricorso consegue

ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione
delle questioni dedotte, si stima equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25 gennaio 2018

e, quindi, ex ante con la conseguente impossibilità di ingenerare nel decidente una falsa rappresentaizone

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