Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19032 del 05/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19032 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIONDI DORIANO N. IL 18/12/1950
avverso l’ordinanza n. 1545/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 05/06/2013
n.65 BIONDI Donano
Motivi della decisione
Contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, di cui in epigrafe, ricorre
per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato dichiarato responsabile, con la
sentenza di primo grado dichiarata esecutiva, del reato di cui all’art. 186, comma
2007,assumendo di non esser stato ” in grado di svolgere tempestivamente i
motivi d’appello e partecipare all’udienza dell’ 8 maggio 2012 “,
perché
in
convalescenza a seguito di infarto miocardico sopravvenuto ad aneurisma
all’aorta sottorenale, trattato chirurgicamente dopo l’avvenuto ricovero in
ospedale, a far tempo dal 2 marzo 2012
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza posto che l’atto d’appello
reca la data del 29 giugno 2010 e concerne la sentenza di primo grado emessa
dal Tribunale di Ravenna in data 13 maggio 2010 la cui motivazione fu
depositata il 20 maggio successivo e quindi anteriormente al sopravvenire delle
ostative condizioni di malattia denunziate dal difensore. Ovviamente agli effetti
della inammissibilità dell’appello (con il quale non si enunciava un’argomentata
critica alla motivazione della sentenza limitandosi lo stesso difensore ad
eccepirne l’ingiustizia e l’erroneità in fatto ed in diritto ) a nulla rileva la dedotta
impossibilità del difensore stesso, a “partecipare all’udienza dell’ 8 maggio 2012
” avendo la Corte d’appello di Bologna proceduto de plano.
Segue, a norma dell’art. 616 codice di rito, la condanna del ricorrente
al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.
2° lett. c) cod. strada, commesso in Savio di Cervia il 26 agosto