Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19031 del 26/03/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19031 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCIONE BARTOLOMEO N. IL 14/02/1963
avverso la sentenza n. 860/2009 TRIBUNALE di MODICA, del
17/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,4 e«. L
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/03/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Modica, con sentenza del 17.1.2012, ha affermato la penale
responsabilità di

Bartolomeo PICCIONE,

che ha condannato alla pena

dell’ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380\01, per
aver realizzato interventi edilizi consistenti nell’ampliamento di una finestra e

sismica, senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile e senza la direzione
di un tecnico abilitato.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando
che gli interventi eseguiti, per la loro consistenza, non sarebbero riconducibili al
concetto di costruzione di cui all’art. 3 del d.RR. 380\01, dovendosi qualificare,
invece, quali interventi di manutenzione ordinaria.
Aggiunge che, avendo ottenuto la sanatoria per dette opere ai sensi dell’art.
36 del medesimo d.P.R. , qualora fosse stata necessaria l’autorizzazione del Genio
Civile, l’amministrazione comunale ne avrebbe certamente fatto menzione nel
provvedimento.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso,

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente
infondati.
Le disposizioni in tema di costruzioni nelle zone sismiche, prescindono da
ogni riferimento al titolo abilitativo richiesto per l’intervento da eseguire, essendo
del tutto irrilevante la necessità o meno del permesso di costruire.
La giurisprudenza di questa Corte si è più volte impegnata a delimitare
l’ambito di applicazione della normativa in esame con riferimento alla natura
degli interventi realizzati ed ha precisato che la tipologia dei lavori è irrilevante,
poiché la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l’esecuzione di
lavori edilizi in zona sismica (Sez. III n. 34604, 24 settembre 2010; Sez. III n.
46081, 15 dicembre 20081

nell’apertura di una nuova finestra su preesistente edificio, in zona dichiarata

Trattasi, invero, di reato la cui finalità è la tutela della pubblica incolumità, la
quale viene assicurata attraverso il controllo preventivo, da parte della pubblica
amministrazione, di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche.

4.

Nella fattispecie,

non viene posta

in discussione l’assenza

dell’autorizzazione richiesta e l’esecuzione dei lavori senza la direzione di un
tecnico abilitato, cosicché del tutto correttamente il giudice del merito ha

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e
alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in data 26.3.2013

ritenuto sussistente il reato contestato.

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