Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19031 del 05/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19031 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AOSTA FAUSTO N. IL 28/05/1950
avverso la sentenza n. 1274/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 05/06/2013

n.62 AOSTA Fausto

Motivi della decisione

Il ricorso, come in epigrafe proposto, a mezzo del difensore, dall’imputato –

contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2° cod. strada, commessa in
Piacenza il 20 gennaio 2007 – è inammissibile a’ sensi dell’art. 606, comma 3°
cod. proc.pen.
Il gravame, in primo luogo, enuncia, sotto l’apparente deduzione di vizi
motivazionali della sentenza impugnata,censure non consentite nel giudizio di
legittimità, in quanto concernenti l’apprezzamento del materiale probatorio ai
fini della conferma della penale responsabilità del prevenuto: profili del giudizio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una
congrua e adeguata motivazione, immune da vizi logico – giuridici, perché
basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento rigorosamente
ancorato alle incontestabili risultanze probatorie costituite in particolare dalla
stessa confessione dibattimentale dell’imputato di aver cagionato il
tamponamento dell’auto in sosta su via Manfredi, mentre era alla guida della
propria autovettura, come peraltro riportato dal verbale di constatazione
amichevole di incidente che egli aveva iniziato a compilare insieme alla
proprietaria del veicolo danneggiato. La Corte distrettuale ha inoltre ribadito
l’incontestabile accertamento dello stato di ebbrezza alla stregua degli esiti
dell’alcooltest (0,89 g./I. alla prima misurazione; 0,82 g./I., alla seconda )
risultati peraltro in stretta sintonia con le condizioni psicofisiche del soggetto,
come riscontrate dal verbalizzante, giudicata del tutto inverosimile la tesi
difensiva di aver assunto alcoolici dopo l’incidente, nell’attesa dell’arrivo dei Vigili
Urbani chiamati dalla controparte.
Inammissibili per manifesta infondatezza devono altresì ritenersi le censure
relative:
• alla mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla deposizione
della proprietaria della vettura danneggiata, essendo l’imputato
decaduto da tale facoltà per non averne richiesto l’ammissione in primo
grado ex art. 468 cod.proc.pen., non trattandosi ovviamente di prova
nuova, emersa o conosciuta solo dopo il giudizio di primo grado, come
osservato dalla Corte d’appello;

giudicato responsabile in entrambi i gradi del giudizio di merito della

all’eccepita configurabilità dell’illecito amministrativo sull’erroneo rilievo
del mancato raggiungimento del tasso alcoolemico rilevato al gradiente
di 0,9 g./I., non rilevando, secondo il ricorrente, i centesimi ma
solamente i decimi, atteso il pacifico orientamento giurisprudenziale di
segno nettamente contrario di cui alle sentenze della Sez. 4 n.32055/
2010 rv.248200 e n. 38409/2013 n.257571;

all’asserita violazione dell’art. 379 reg. cod. strada per il mancato
rispetto dell’intervallo tra una misurazione e l’altra,tanto in ogni caso
non rilevando agli effetti dell’integrazione del reato di guida in stato di

d’appello, doveva ritenersi certo il superamento della soglia minima al
momento in cui l’imputato si pose alla guida dell’automobile avendo lo
strumento rilevato un’etilemia superiore a 0,8 gr./I. anche un’ora dopo il
sinistro;

alla determinazione della durata della sospensione della patente di
guida, fissata dal Giudice di prime cure in giorni venticinque: statuizione
( peraltro assai prossima al minimo edittale di giorni quindici )
confermata dalla Corte d’appello che ha ribadito l’autonomo potere
discrezionale demandato al giudice penale, a prescindere dalle
determinazioni dell’autorità amministrativa.

Con memoria pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2013, il difensore, confutata
la rilevata inammissibilità del ricorso, ha insistito nell’accoglimento dello stesso
anche con pronunzia adottata in camera di consiglio, eccependo in subordine
l’estinzione per prescrizione della contravvenzione ascritta all’imputato.
Osserva a tale proposito conclusivamente il Collegio che la evidenziata e fin qui
motivata inammissibilità dell’impugnazione anche per manifesta infondatezza
preclude ex se il rilievo della prescrizione, giusta l’insegnamento delle Sezioni
Unite di questa Corte (seguito da numerose pronunzie conformi e dal quale non
v’e motivo di deflettere) che, con sentenza n. 32

del

22/11/2000

Cc. (dep. 21/12/2000 ) rv. 217266, hanno così statuito : ” L’inammissibilità del
ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause
di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).”
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

2

ebbrezza, attesochè, come chiarito dalla motivazione della sentenza

P

QM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende

Così deciso in Roma,lì 5 giugno 2013.

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