Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19030 del 25/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19030 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GANDINI GIUSEPPE nato il 21/11/1968 a PIACENZA

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Data Udienza: 25/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. È impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna di
Giuseppe Gandini alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 4.000,00 di
multa per il reato previsto dall’articolo 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

2.Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando
vizio di motivazione e vizio di illogicità della motivazione, in ordine al concorso del ricorrente nella
condotta di acquisto a fini di cessione dello stupefacente perché fondata su mere congetture; alla
destinazione allo spaccio dello stupefacente sequestrato, dedotta esclusivamente dal dato ponderale;

2004/757/GAI della pena prevista nella fattispecie incriminatrice; alla mancata concessione della
circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.; della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e
delle circostanze attenuanti generiche e all’erronea applicazione della recidiva. In data 4 gennaio
2018 è pervenuta memoria del ricorrente che ribadisce i motivi di impugnazione.

3.11 ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul
punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell’apprezzamento di merito del primo
Giudice, gli argomenti sviluppati, sia in punto di responsabilità e mancata applicazione delle
circostanze invocate, sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una
diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.

4. La pronuncia impugnata, attraverso un percorso ricostruttivo logico esclude che la sostanza
rinvenuta occultata sotto il sedile lato passeggero dell’auto condotta dal coimputato Simonelli e sul
quale prendeva posto l’odierno ricorrente fosse da ritenere nell’esclusiva disponibilità del Simonelli e
destinata al suo esclusivo consumo personale. La inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal
Simonelli; il dato ponderale dello stupefacente – dal quale erano ricavabili oltre 1.400 dosi medie- e
le concrete modalità del fatto sono stati apprezzati dai giudici del merito quali

elementi di

responsabilità sulla scorta di una ragionevole motivazione con la quale il ricorrente non si confronta,
ribadendo chiavi di lettura alternative di cui sollecita in questa sede la autonoma valutazione.

5. Nello stesso senso deve concludersi quanto alle censure sulla mancata applicazione delle
circostanze di cui all’art. 114 cod. pen., esaminata implicitamente con riguardo alla dedotta
connivenza del ricorrente, esclusa dalla Corte, della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., avuto
riguardo al numero di dosi ricavabili ed alla inverosimiglianza del prezzo di acquisto indicato; alle
circostanze attenuanti generiche ed all’aumento di pena per la recidiva, giustificate alla stregua delle
concrete modalità della condotta e del negativo giudizio sulla personalità dell’imputato al quale
rimandano. La complessiva motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della gravità
del fatto e del giudizio di pericolosità del suo autore, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di
legittimità sull’obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta
determinazione della pena e dell’applicazione della recidiva demandato al detto giudice che si sottrae
a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad
elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto.

6. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella
misura di cui in dispositivo.

alla eccessività della pena inflitta anche per incostituzionalità e violazione dell’art. 4 della decisione

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere esN sore

Il Presid

e

Emilia Anna Gipirda

Pi

Stefano

Così deciso il g. 25 gennaio 2018

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