Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1903 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1903 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CACCAVALE MARIO N. IL 06/09/1966
avverso la sentenza n. 9726/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA
Caccavale Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data

2 -12-2011, che ha confermato la pronuncia di primo

grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 385 co 1
e 3 cp , commesso in Napoli il 7-5-08.

ult. co cp , poichè illegittimamente la Corte d’appello non ha dichiarato prevalenti le
circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e non ha concesso l’attenuante di cui
all’ad 385 co 4 cp sebbene il ritorno nel luogo degli arresti domiciliari sia
equivalente alla costituzione in carcere.
La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità,
collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di valenza e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale evidenziato come la
giustificazione fornita dall’imputato, che aveva asserito di essersi allontanato
dall’abitazione per portare da mangiare ad un amico, che ne aveva bisogno, non sia
in alcun modo provata.
Manifestamente infondato è anche l’ulteriore asserto formulato dal ricorrente,
secondo il quale il rientro spontaneo presso la propria abitazione avrebbe dovuto
comportare una diminuzione di pena ex ad 385 ult. Co cp , non essendo ciò
sufficiente ad integrare gli estremi dell’attenuante, che presuppone invece la
presentazione presso un organo che ufficialmente constati la cessazione della
condizione di evaso ( ex plurimis , Cass. Sez VI, 13-6-2003 n 37386, Cass. pen 2005,
1940; Cass. Sez VI 18-2-2004 n. 19645, rv n. 228317). Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha invece evidenziato come l’imputato sia stato sorpreso a pochi metri di
distanza dall’abitazione presso la quale era ristretto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a norma dell’ari 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma
a favore della cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt 69 e 385

PQM
Visti gli artt 615 co 2 e 616 cpp
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.

Così deciso in Roma il 29-11-12.

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