Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1903 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1903 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAGY ALBERT N. IL 29/03/1971
avverso l’ordinanza n. 6/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
1ette/9~44e le conclusioni del PG Dott.
3.U 2-te.0 Ac&lityfe

dct

Lte_

cl-t-/-44″;

Uditi difensor Avv.;

•’«é’

“`”:;. <7€-( %se-4924 o Data Udienza: 27/11/2013 Ritenuto in fatto Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Nagy Albert avverso l'ordinanza emessa in data 22.5.2012 dalla Corte di Appello di Milano che rigettava l'istanza presentata dal predetto di riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal 5.11.2010 al 4.5.2011 per un furto commesso il 29.5.2008 nel negozio Unieuro del centro commerciale la Cittadella di Casale Monferrato. La Corte territoriale rilevava che il Nagy era stato assolto in quanto non si era potuto attribuire con certezza a lui il telefono cellulare, che era stato rinvenuto nella sua auto patteggiato la pena), telefono che aveva agganciato circa tre mesi prima la cella di Casale Monferrato in orario compatibile con un altro episodio del genere; a suo carico, però, risultava che egli faceva abitualmente da autista a tale Popa, arrestato con lui e conosceva tutti quelli coinvolti con lui nel reato per il quale aveva patteggiato la pena e che era stato commesso con le stesse modalità dell'altro. La Corte ravvisava nel comportamento complessivo del Nagy la colpa grave, se non addirittura il dolo, che aveva svolto un'azione sinergica nell'emanazione del provvedimento restrittivo della libertà e del mantenimento dello stato di custodia cautelare. Deduce il ricorrente la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta condotta ostativa della riparazione dell'ingiusta detenzione subita. Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. E' stata depositata una memoria nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad opera dell'Avvocatura generale dello Stato, a sostegno dell'impugnata ordinanza. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Giova premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., sotto diversi profili, le sentenze delle Sezioni Unite 13.12.1995, n. 43, e 26.6.2002, n.34559), afferma che la nozione di "colpa grave" di cui all'art. 314, comma 1, c.p.p., ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano 2 1'11.9.2008, quando era stato arrestato per altro furto (per il quale aveva poi dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento detenzione (Cass. pen. Sez. IV, n. 2365 del 12.4.2000, Rv. 216311 e successive conformi). Inoltre, per valutare la "colpa grave" che, ai sensi dell'art. 314 comma 1 c.p.p., esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione previsto da detta norma, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell'inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. pen. Sez. IV, 15.2.2007 n. 10987, Rv. 236508). Il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa all'emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo comma dell'art. 314 c.p.p., ha escluso il diritto del ricorrente alla riparazione, essendo indubbiamente le circostanze richiamate in premessa più che idonee a far ritenere -anche se limitatamente all'emissione di una misura cautelare- il coinvolgimento del ricorrente nel furto, avente connotazioni esecutive analoghe a quelle dell'episodio per il quale era stata patteggiata la pena atteso in particolare, con condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante valutazione ex ante, il rinvenimento del telefono cellulare nell'auto dell'istante in occasione dell'arresto per il furto in ordine al quale era intervenuta la sentenza ex art. 444 c.p.p. e la conoscenza di tutti gli altri correi nonché del Pope al quale faceva da autista. Peraltro, la valutazione di tali elementi effettuata dal Giudice della riparazione appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui "in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo 3 Q)* ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa" (Cass. pen. Sez. III, 30.11.2007 n. 363, Rv. 238782). E tali frequentazioni devono ritenersi necessariamente integrate dalla condotta "di chi, pur consapevole dell'attività criminale altrui, abbia nondimeno tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una sua contiguità ad essa..." (Cass. pen. Sez. IV, 24.6.2008, n. 37528 Rv. 241218). La motivazione dell'impugnato provvedimento, quindi, appare logicamente e giuridicamente corretta, avendo puntualmente individuato in tutti gli elementi indiziari il dolo) sinergico alla detenzione e, come tale, ostativo della riparazione invocata. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia per questo giudizio di cassazione spese liquidate in C 750,00. Così deciso in Roma, il 27.11.2013. richiamati in premessa il comportamento gravemente colposo (adombrando, persino

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA